SEZ. L, SENT. 3397 DEL 16/02/2006
Presidente: Ciciretti S.  Estensore: De Luca M.  Relatore: De Luca M.  P.M. Sepe EA. (Conf.) 
De Scalzo (avv. Gramatica ed altro) contro Inps (avv. Riccio ed altro) 

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - Lavoratori marittimi - Diritto alla pensione privilegiata - Retribuzione pensionabile - Media retributiva dell'ultimo quinquennio - Rilevanza - Fondamento. 

  Legge 06/04/1936 num. 1155  
  Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 8 
  Legge 26/07/1984 num. 413 art. 34  
  Legge 26/07/1984 num. 413 art. 63  
  Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 

In tema di pensione privilegiata per i lavoratori marittimi (di cui all'art. 34 della legge n. 413 del 1984), la retribuzione pensionabile, da assumere a base di calcolo, non può che essere quella dell'assicurazione generale obbligatoria (di cui all'art.3, comma 8, della legge n.297 del 1982) pari alla media retributiva dell'ultimo quinquennio, in quanto di generale applicazione. Soccorre, con riferimento alla pensione privilegiata, l'esplicito rinvio (ex art. 63 della legge n.413 del 1984) alle norme sull'assicurazione generale obbligatoria (r.d.l. n.1827 del 1935 convertito in legge n. 1155 del 1936 e successive modificazioni ed integrazioni) per quanto non previsto espressamente dalle disposizioni della stessa legge n.413 citata. Né rileva, in contrario, la circostanza che la maturazione del diritto alla detta pensione privilegiata prescinde dal numero dei contributi dovuti o accreditati. 



Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi