SEZ. 3, SENT. 3285 DEL 15/02/2006
Presidente: Fiduccia G.  Estensore: Preden R.  Relatore: Preden R.  P.M. Golia A. (Conf.) 
Colelli (avv. Stefanelli ed altri) contro Alitalia Linee Aeree Italiane Spa (avv. Consolo) 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Limiti e condizioni - Accertamento della colpa esclusiva del danneggiato - Rilevanza - Fattispecie. 

Cod. Civ. art. 1681 
Cod. Navig. art. 409 

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cod. civ. e l'articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni, esperita dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea, a causa della totale perdita dell'udito ad un orecchio determinata da barotrauma durante la fase di atterraggio, in quanto il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare e senza anomalie, ed era rimasto accertato che il passeggero era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico all'apparato uditivo che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli effetti della variazione della pressione barometrica; egli si era pertanto volontariamente esposto all'evento malgrado i precedenti anamnestici a carico dell'apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come "locus minoris resistentiae"). 



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