SEZ. L, SENT. 2918 DEL 10/02/2006
Presidente: Sciarelli G.  Estensore: De Matteis A.  Relatore: De Matteis A.  P.M. Nardi V. (Conf.) 
Inps (avv. Nardi ed altri) contro Comerlati (avv. Assennato) 

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - Addetti ai pubblici servizi di trasporto - Cessazione dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione - Contributi versati al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto - Conversione in contributi utili nella posizione assicurativa presso l'AGO - Fondamento. 

  Legge 21/07/1965 num. 903 
  Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12  
  Legge 29/10/1971 num. 889 art. 33  
  Legge 03/06/1975 num. 160 art. 28 
  Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6  
  DPR 27/04/1968 num. 488 art. 4  

Con riferimento agli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, l'art. 33 della legge n.889 del 1971, non ipotizza un diritto di opzione per il miglior trattamento, ma assicura una pensione nella assicurazione generale obbligatoria altrimenti non maturata nel Fondo trasporti. La disposizione determina, inoltre, il criterio di accreditamento dei contributi versati nel Fondo, mediante una sorta di conversione in contributi utili nella posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria; parlando di contributi base settimanali, fa riferimento al sistema di determinazione e esazione di contributi esistente al tempo, di contributi mensili o settimanali per classi di retribuzione, previsto dalla legge n. 903 del 1965 e, da ultimo, dall'art. 4 d.P.R. n. 488 del 1968 e dalle allegate tabelle A e B. Tale sistema è stato modificato dall'art. 28 della legge n.160 del 1975, e sostituito con il sistema a percentuale, e quindi con abolizione delle classi, ma continua ad impingere sul criterio di determinazione dei contributi, non sulla base imponibile, che rimane quella delle voci indicate dall'art. 5 della legge n.889 del 1971, sulle quali sono stati determinati e versati i contributi. Una soluzione diversa contrasterebbe con il principio generale enunciato dagli artt. 12 , ultimo comma, della legge n.153 del 1969 e 17, primo comma, della legge n.889 del 1971, di calcolo della pensione sulla retribuzione imponibile. 



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