SEZ. 3, SENT. 2529 DEL 07/02/2006
Presidente: Giuliano A.  Estensore: Trifone F.  Relatore: Trifone F.  P.M. Scardaccione EV. (Parz. Diff.) 
Assocam Srl (avv. Valaperta ed altro) contro Reiser Curioni Snc (avv. Canetta ed altro) 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto cumulativo - Nozione - Fattispecie. 

Cod. Civ. art. 1700 

La figura del contratto di trasporto cumulativo (che si distingue da quelle del contratto di trasporto con subtrasporto e del contratto con spedizione), disciplinata dall'art. 1700 cod. civ., ricorre allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l'esecuzione del contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la qualificazione del contratto come trasporto cumulativo in virtù dell'accertamento che tra due società era intervenuta la stipulazione di un "rapporto diretto mittente-vettore" e che, nei confronti della società mittente, si erano contestualmente e direttamente con essa obbligati due vettori, rispettivamente per una tratta terrestre e per quella successiva via mare). 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - Trasporto con rispedizione - Nozione - Obblighi del vettore - Individuazione. 

Cod. Civ. art. 1699 

Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione. 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - Disciplina della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 resa esecutiva con legge n. 1621 del 1960 - Applicabilità - Condizioni. 

Cod. Civ. art. 1693 
Tratt. Internaz. 19/05/1956 
Legge 06/12/1960 num. 1621 

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestato la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. 1, lett. k), sia, in mancanza della lettera di vettura, attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova. 
 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - Stipula di contratto di subtrasporto - Responsabilità del vettore anche per perdite ed avarie causate da fatto imputabile al subvettore - Sussistenza - Assunzione della qualità di submittente da parte del vettore - Conseguenze - Azione risarcitoria del vettore nei confronti del subvettore - Esperibilità - Anche in caso di mancata azione del mittente - Sussistenza. 

  Cod. Civ. art. 1678  
  Cod. Civ. art. 1687  

In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.



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