
Presidente: Nicastro G. Estensore: Calabrese D. Relatore: Calabrese D. P.M. Russo LA. (Conf.)
Ats Transport S.r.l. (avv. D'Angelantonio e Antongiovanni) contro Borclay's Industria Pettinati di Claudio Borchi (avv. Zaccagnini e Battezzati)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proposto appello dalla ATS, la Corte d'appello di Milano con la sentenza ora impugnata, del 26/10/2001, rigettava il gravame. Per la cassazione della sentenza la ATS ha proposto ricorso in base a tre motivi e presentato memoria. Ha resistito la Borclay's con controricorso.
Il motivo va disatteso.
Posto che la qualificazione di un contratto si traduce in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, nella specie la Corte d'appello di Milano ha dato conto della ritenuta qualità della odierna resistente con motivazione sufficiente, logica e rispettosa della normativa interessata, che si sottrae pertanto al sindacato del giudice di legittimità.
In particolare la Corte ha precisato di aver inquadrato il rapporto nello schema del contratto di trasporto con l'assunzione, da parte della ATS, dell'incarico dello spedizioniere-vettore e dei correlativi obblighi, apparendo ciò evidente sulla base della documentazione in atti, dalla quale risultava che l'ATS aveva emesso la lettera di vettura aerea, sottoscrivendola a nome proprio, rilasciandone un duplicato alla committente ai sensi dell'art. 1684 c.c. ed impegnandosi verso la Borclay's alla compiuta esecuzione del mandato tramite consegna della merce a destinazione. La Corte ha quindi dato atto di aver esaminato i documenti e interpretato la volontà contrattuale delle parti ed in base a ciò ha ritenuto che la qualifica di trasportatore della ATS era del tutto compatibile con l'utilizzazione, da parte della stessa ATS, dell'Air Hong Kong quale ausiliario fornitore del mezzo di trasporto aereo. Implicitamente indifferente ha ritenuto la qualifica della ATS di agente IATA, dovendosi appunto ritenere l'Air Hong Kong solo il fornitore del mezzo aereo ma estraneo all'obbligazione del contratto di trasporto.
La resistente Borclay's, d'altronde, nel controricorso, evidenzia, da parte sua, senza essere contestata, che nella fattura 772/1992 e nel fax 10/07/1992 la ATS è indicata come "vettore" e che nello stampato dell'apertura del credito documentario è precisato che "shipment must be effected via ATS" (il trasporto deve essere effettuato via ATS), con palese riferimento, pertanto, alla individuazione della ATS come la società che doveva eseguire il trasporto (vettore). E la stessa sentenza citata dalla ricorrente ATS (Cass. n. 7556/1997) conferma che il rilascio di documenti di trasporto (quale la lettera di vettura compilata da essa ATS), sebbene non essenziale, è tuttavia elemento significativo dell'assunzione delle obbligazioni proprie del vettore.
Con il secondo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1737 e 1717 c.c. e omessa motivazione di punto decisivo, la ricorrente lamenta, poi, che la Corte d'appello non ha tenuto conto che, in qualità di spedizioniere, essa rispondeva solo della corretta conclusione del contratto di trasporto e che è mancata la prova che le fosse stato richiesto di curare l'esecuzione del pagamento "contro documenti", inoltre, secondo la ricorrente, la Corte ha fatto malgoverno dell'art. 1717 c.c., in quanto, da un lato, ha riconosciuto che la sostituzione del mandatario fosse necessaria, mentre, dall'altro, ha ritenuto che la ATS dovesse rispondere dell'operato del sostituto al di fuori dell'unico caso previsto dalla legge (vale a dire la cattiva scelta del sostituto).
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Esso difatti implica una diversa ricostruzione del rapporto, quale invece ritenuta dalla Corte territoriale con motivazione incensurabile.
Le deduzioni svolte dalla ricorrente partono dalla previsione che la ATS abbia assunto la qualità di spedizioniere, mentre la Corte ha individuato il rapporto come di trasporto con assunzione di obbligazioni tipiche dello spedizioniere-vettore. Peraltro, l'assunzione dell'obbligazione di consegna contro documenti la si evince chiaramente dalle allegazioni, non contestate, della controricorrente, secondo cui la ATS nella lettera-fax 13/10/1992 alla sua corrispondente o sostituta Hellman's precisava espressamente di "voler essa notare che le istruzioni di consegna erano di consegnare solo dopo avvenuto paga-mento dietro lettera di credito". La Corte milanese non ha, d'altro canto, fatto "malgoverno" dell'art. 1717 c.c., in relazione alla posizione dell'ausiliario dello spedizioniere.
Essa, invero, dopo aver correttamente fornito la ricostruzione del rapporto nello schema dello spedizioniere-vettore, ha precisato che la conclusione non cambia anche se (con ipotesi, cioè, prospettata soltanto in via eventuale) il rapporto dovesse qualificarsi come semplice contratto di spedizioniere (ex art. 1737 c.c.), perché lo spedizioniere è tenuto, in base alle generali disposizioni sul mandato, a rispondere verso il committente della mancata esecuzione dell'incarico da quest'ultimo affidatogli, ivi compreso il fatto del mandatario. Ponendosi così in linea con l'indirizzo di questa Corte, espressamente richiamato, secondo cui, infatti, lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di riscuotere il prezzo, curando l'esecuzione di pagamento contro documenti, risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario (Cass. n. 11915/1995).
Con il terzo motivo, infine, per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente assume che la Corte di merito non si è pronunciata su tutta la domanda. Deduce che il pagamento delle merce esulava da ogni e qualsiasi attività a destino, essendo l'ATS (fosse essa spedizioniere o anche vettore) unicamente vincolata alla presentazione dei documenti presso la banca d'appoggio, la quale non avrebbe potuto rifiutare il pagamento se non contestando l'irregolarità dei documenti presentati per la negoziazione. Lamenta, quindi, che la Corte nulla ha detto in merito a tale argomento e si è limitata a dichiarare apoditticamente la responsabilità della ATS sulla base di elementi ultronei e non attinenti alla fattispecie in discussione.
Il motivo va parimenti disatteso.
La Corte d'appello, con valutazione di merito sufficientemente e adeguatamente esplicitata, ha infatti rilevato che l'obbligazione assunta al riguardo da ATS non veniva meno per la forma di pagamento pattuita da Borclay's (venditrice) con la Camberley (compratrice), beneficiarla, nella specie, di una apertura di credito irrevocabile, e ciò in quanto la merce doveva, in ogni caso, essere consegnata solo dopo il pagamento e la verifica documentale dello stesso, tornando perciò applicabile il disposto dell'art. 1692 c.c.. Che del resto la ATS avesse assunto l'obbligo di adempiere il contratto con la consegna contro documenti emerge, come visto, dalla menzionata sua lettera-fax 13/10/1992 alla Hellmamn's. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente, secondo i principi della soccombenza alle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
LA CORTE
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005
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