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Presidente: Lupi F. Estensore: Celentano A. Relatore: Celentano A. P.M. Matera M. (Conf.)
Nappi (avv. Sica ed altri) contro Surrey S.r.l.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - Libretto di navigazione - Annotazioni - Valore di confessione stragiudiziale - Conseguenze.
Cod. Civ. art. 2735
DPR 15/02/1952 num. 328 art. 220
DPR 15/02/1952 num. 328 art. 223
Il libretto di navigazione vale anche come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti e sullo stesso vanno annotati, a cura dell'ufficiale o di altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, i movimenti di imbarco e sbarco, completi di luogo e data. Le annotazioni, effettuate su indicazione del comandante della nave o dell'armatore, hanno, pertanto, lo stesso valore di quelle effettuate sul libretto di lavoro, sono soggette alle stesse sanzioni, in caso di inesattezza o incompletezza, e rivestono valore di confessione stragiudiziale, con la conseguenza che il datore di lavoro, che deduca in giudizio dati diversi da quelli annotati sul libretto, deve provare che le annotazioni siano state frutto di errore di fatto o siano state estorte con violenza.
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