SEZ. 5, SENT. 19400 DEL 5/10/2005
Presidente: Riggio U.  Estensore: Meloncelli A.  Relatore: Meloncelli A.  P.M. Sepe EA. (Parz. Diff.) 
Min. Economia e Finanze ed altri (Avv. Gen. Stato) contro Saras Raffinerie Sarde SpA (Non Cost.) 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - Natura - Imposta doganale - Esclusione - Tassa - Configurabilità - Conseguenze - Rimborso - Interessi - Misura prevista dal d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità - Esclusione. 

Legge 28/01/1994 num. 84 art. 13

La tassa di imbarco e sbarco su merci trasportate per via marittima, prevista dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non è un'imposta doganale, ma una tassa in senso proprio, in quanto non è dovuta per il semplice fatto che una merce superi la linea che delimita il territorio doganale, ma costituisce il corrispettivo di servizi specificamente resi dalle autorità portuali a destinatari determinati in dipendenza della loro peculiare attività economica e va corrisposta solo se la natura e le modalità di svolgimento dell'attività economica sono tali da richiedere le particolari prestazioni amministrative delle autorità portuali. Ne consegue che, in caso di rimborso della tassa, gli interessi vanno calcolati nella misura del tasso legale e non in quella prevista dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per il rimborso di diritti doganali. 



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