SEZ. U, ORD. 14206 DEL 06/07/2005
 Presidente: Carbone V.  Estensore: Sabatini F.  Relatore: Sabatini F.  P.M. Uccella F. (Conf.) 
Vtech Electronics Europe Bv (avv.. Abbatescianni ed altro) contro Ed. Giochi Spa (avv. Rucellai ed altri) 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - Contratto di distribuzione di merce fra soggetti di stati dell'U.E. - Citazione del convenuto straniero davanti al giudice italiano - Condizioni - Disciplina dell'art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Identificazione - Luogo di consegna dei prodotti - Rilevanza - Patto contrario - Clausole CIF - Irrilevanza ai fini dello spostamento convenzionale del luogo di consegna. 

  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5  
  Cod. Proc. Civ. art. 37  
  Cod. Proc. Civ. art. 41  
  Cod. Civ. art. 1510  

Nella controversia relativa ad un contratto avente ad oggetto la distribuzione in Italia di cose mobili stipulato tra una società italiana (distributrice) ed una società straniera (nella specie, olandese), va affermata la giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che consente di citare il convenuto straniero davanti al giudice italiano, qualora la società straniera si sia obbligata a consegnare i prodotti in Italia, non rilevando in contrario l'eventuale pattuizione della clausola CIF, che comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi, ma non implica di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, se questo sia stato espressamente indicato come ubicato in Italia. 



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