SEZ. 3, SENT. 11585 DEL 31/05/2005
Presidente: Vittoria P.  Estensore: Durante B.  Relatore: Durante B.  P.M. Russo R. (Diff.) 
Assitalia SpA ed altri (avv. Ghelardi ed altro) contro Panapesca SpA ed altro (avv. Angeloni) 

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE - - Vendita con spedizione - Consegna della merce al vettore - Passaggio della proprietà - Conseguenze - Trasferimento dei rischi in capo all'acquirente - Contratto di assicurazione stipulato dal venditore - Qualità di assicurato in capo all'acquirente e non al venditore. 

Cod. Civ. art. 1510  

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, la proprietà si trasferisce al compratore al momento della consegna al vettore, e con essa si trasferiscono anche i rischi ed i pericoli cui è esposta la merce. Ne consegue che i diritti nascenti dal contratto di assicurazione stipulato dal venditore (prima o dopo la consegna) non possono essere fatti valere dallo stesso venditore, bensì dall'acquirente. 



Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi