SEZ. 3, SENT. 11282 DEL 27/05/2005
Presidente: Vittoria P.  Estensore: Spirito A.  Relatore: Spirito A.  P.M. Russo LA. (Conf.) 
Geologistic SpA (avv. Ostinelli ed altri) contro Socota Srl (non cost.) 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - Trasporto internazionale di merci su strada - Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (C.M.R.)- Applicabilità - Condizioni. 

Cod. Civ. art. 1678  
Cod. Civ. art. 1683  
Legge 06/12/1960 num. 1621  
Tratt. Internaz. 19/05/1956  

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova. 



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