SEZ. U, ORD. 9106 DEL 03/05/2005
Presidente: Carbone V.  Estensore: Lo Piano M.  Relatore: Lo Piano M.  P.M. Maccarone V. (Conf.) 
Lkw Walter Internationale Transportorgan (avv. Forti ed altri) contro Trans Italia Srl (non cost.) 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - Accordo sul rimborso di costi sostenuti dal vettore italiano in relazione ad un contratto di trasporto consensualmente risolto - Controversia sull'ammontare della somma - Citazione del convenuto straniero davanti al giudice italiano - Disciplina dell'art. 5 n. 1 lettera a) del Regolamento CE n. 44 del 2001 per la materia contrattuale - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Identificazione in base al diritto internazionale privato dello Stato adito - Obbligazioni contrattuali - Art. 4 della Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto del contratto con uno Stato - Paese di residenza della parte tenuta a fornire la prestazione caratteristica - Individuazione - Italia - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Regola dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Domicilio del creditore al tempo della scadenza - Giurisdizione del giudice italiano. 

  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2  
  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5  
  Legge 06/12/1960 num. 1621  
  Legge 18/12/1984 num. 975  
  Legge 31/05/1995 num. 18 art. 57  
  Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 12  
  Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 31  
  Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 4  
  Cod. Civ. art. 1182  
  Cod. Civ. art. 1686  

Nella controversia promossa dal vettore italiano nei confronti del soggetto, avente sede in Austria, con il quale aveva stipulato un contratto di trasporto di merci dalla Spagna alla Grecia, controversia vertente sull'ammontare del rimborso, pattuito contestualmente alla risoluzione consensuale di detto contratto, delle spese connesse all'invio dei camion nel luogo di caricamento, ove la merce non era stata messa a disposizione, l'individuazione del giudice competente non va effettuata sulla base della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (C.M.R.), non trovando l'obbligazione dedotta in giudizio la sua causa nel contratto di trasporto, ma piuttosto nell'impegno al rimborso assunto dal convenuto a seguito della risoluzione consensuale di quel contratto. Trova pertanto applicazione l'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che consente all'attore di citare la persona, domiciliata nel territorio di uno Stato membro, in un altro Stato membro, e segnatamente, nella materia contrattuale (numero 1, lettera a), davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta deve essere eseguita, luogo da individuarsi in base al diritto internazionale privato dello Stato del giudice avanti al quale il convenuto è stato chiamato in giudizio; essendo le obbligazioni contrattuali regolate, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 18, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, che all'art. 4 dispone che, ove le parti non abbiano scelto la legge che regola il contratto, questo è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto (primo comma), presumendosi che tale Paese sia quello in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, nel caso di persona giuridica, la propria amministrazione centrale (secondo comma), va affermata la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, poiché la prestazione caratteristica è quella facente capo al vettore italiano, essendo alla base dell'accordo raggiunto dalle parti sul compenso per i costi sopportati la risoluzione consensuale del contratto di trasporto, che doveva essere eseguito da detto vettore, il rapporto ha il collegamento più stretto con l'Italia, alla cui legge va fatto riferimento per stabilire quale è il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio - il pagamento di una determinata somma di denaro - deve essere eseguita, cioè, a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., il domicilio del creditore al tempo della scadenza.



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