
Presidente: Fiduccia G. Estensore: Varrone M. Relatore: Varrone M. P.M. Golia A. (Conf.)
Cigala Internaz Srl (avv. Sperati ed altro) contro Ace Insurance Sanv ed altro (avv. Sollazzo ed altro)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto internazionale di merci su strada - Norma ex art. 32 della legge n. 1621 del 1960 - Portata interpretativa - Disciplina della sospensione e dell'interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria - Configurabilità - Disciplina della decadenza dalla medesima azione - Esclusione.
Legge 06/12/1960 num. 1621 art. 32
Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 32
La norma di cui all'art. 32 della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956
(C.M.R.) relativa al trasporto internazionale di merci su strada (resa
esecutiva in Italia con legge n. 1621 del 1960) va interpretata nel
senso
che il termine annuale in essa previsto per la proposizione della
domanda
risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale, atteso che la
prima parte del comma terzo del detto articolo si riferisce,
testualmente,
alla sospensione della "prescription" dell'azione -
richiamando,
inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti con
la regola generale in base alla quale "i reclami successivi al
primo
non possono comunque sospendere il corso della prescrizione"
-, mentre
la seconda parte del terzo paragrafo riguarda la disciplina
dell'interruzione,
e richiama anch'essa la legge interna del giudice ("il en est
de méme")
con espresso riferimento alla disciplina della "interruption".
Ne
consegue che, dal coordinamento tra il secondo ed il terzo comma del
ricordato
art. 32, si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della
merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore
che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per
iscritto
affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a
decorrere,
mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il
vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò
consegua
l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non
restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta
risarcitoria
indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i
requisiti
di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice
adito,
producendo, conseguentemente, l'effetto di interrompere la
prescrizione).
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