SEZ. 3, SENT. 7258 DEL 07/04/2005
Presidente: Fiduccia G.  Estensore: Varrone M.  Relatore: Varrone M.  P.M. Golia A. (Conf.) 
Cigala Internaz Srl (avv. Sperati ed altro) contro Ace Insurance Sanv ed altro (avv. Sollazzo ed altro) 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto internazionale di merci su strada - Norma ex art. 32 della legge n. 1621 del 1960 - Portata interpretativa - Disciplina della sospensione e dell'interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria - Configurabilità - Disciplina della decadenza dalla medesima azione - Esclusione. 

  Legge 06/12/1960 num. 1621 art. 32 
  Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 32  
 
La norma di cui all'art. 32 della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 (C.M.R.) relativa al trasporto internazionale di merci su strada (resa esecutiva in Italia con legge n. 1621 del 1960) va interpretata nel senso che il termine annuale in essa previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale, atteso che la prima parte del comma terzo del detto articolo si riferisce, testualmente, alla sospensione della "prescription" dell'azione - richiamando, inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti con la regola generale in base alla quale "i reclami successivi al primo non possono comunque sospendere il corso della prescrizione" -, mentre la seconda parte del terzo paragrafo riguarda la disciplina dell'interruzione, e richiama anch'essa la legge interna del giudice ("il en est de méme") con espresso riferimento alla disciplina della "interruption". Ne consegue che, dal coordinamento tra il secondo ed il terzo comma del ricordato art. 32, si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice adito, producendo, conseguentemente, l'effetto di interrompere la prescrizione). 



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