SEZ. 1, SENT. 3037 DEL 15/02/2005
Presidente: Prestipino G.  Estensore: Salvato L.  Relatore: Salvato L.  P.M. Ceniccola R. (Conf.) 
Bernucci (avv. Cretosi ed altro) contro Ente Nazionale Aviazione Civile (Non Cost.) 

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - IN GENERE - Abilitazioni aeronautiche - Attività di primo o secondo pilota - Compimento del sessantesimo anno di età - Prosecuzione dell'attività di pilota o copilota dopo tale data - Presupposti - Fondamento. 

  DPR 18/11/1988 num. 566 art. 9 
  DPR 27/03/1992 num. 279 art. 1 
  Cod. Navig. art. 687 
  Cod. Navig. art. 731 

In tema di navigazione aerea, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 1997, n. 577 - che ha dichiarato illegittimo, "in parte qua", l'art. 9, secondo comma, lettera a), del regolamento in materia di abilitazioni aeronautiche, approvato con il d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 279 -, fermo restando il limite di età di sessanta anni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo, il limite è differito a sessantacinque anni se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea sia prescritto l'impiego di più di un pilota, purché il comandante ed il copilota abbiano meno di sessanta anni, sicché - a parte la posizione del pilota istruttore - solo il terzo pilota può essere ultrasessantenne. (Principio espresso in fattispecie di ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata dall'Ente Nazionale Aviazione Civile - ENAC - una sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego di un copilota di età superiore ai sessanta anni in un caso nel quale i piloti a bordo dell'aeromobile erano soltanto due). 


NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - Violazioni del codice della navigazione - Notifica degli estremi della violazione - Disciplina "ex" art. 56 d.m. 18 giugno 1981, e succ. modif. - Termini - Decorrenza - Dall'accertamento - Nozione - Attività valutativa dei dati acquisiti - Inclusione - Data della notizia del fatto materiale - Irrilevanza - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti. 

L. 11/12/1980 N. 862 ART. 6
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 14
D.M. 18/06/1981 ART. 56
D.M. 20/07/1984 ART. 17

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della navigazione (nella specie, con riferimento alle abilitazioni aeronautiche), l'art. 56 del relativo regolamento di attuazione approvato con il D.M. 18 giugno 1981, e succ. modif., nello stabilire che gli estremi dell'inosservanza della violazione devono essere notificati alla parte entro il termine di novanta giorni dall'accertamento dell'inosservanza, reca una disciplina della modalità di contestazione non dissimile da quella prevista, in via generale, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; ne consegue che, anche con riguardo alle violazioni del codice della navigazione, vale il principio per cui il "dies a quo" per il computo del termine entro il quale può utilmente essere effettuata la contestazione dell'infrazione non coincide con la mera notizia del fatto materiale, bensì con il momento in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto, fermo restano che alla fase di accertamento è riconducibile anche l'attività valutativa dei dati acquisiti e quella di delibazione, variabile in riferimento alla complessità dell'illecito, potendo il giudice tenere anche conto della eventuale complessità delle indagini, indipendentemente da una espressa deduzione in tal senso formulata dall'amministrazione. Al giudice di merito è riservato l'apprezzamento di fatto per stabilire quale sia il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell'illecito, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, e tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto per difetto di motivazione. 



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