SEZ. 3, SENT. 2898 DEL 14/02/2005
Presidente: Giuliano A.  Estensore: Segreto A.  Relatore: Segreto A.  P.M. Uccella F. (Conf.) 
Sittam SpA (avv. Baraggioli ed altro) contro Tecnidea Srl ed altri (avv. Pelizzoni ed altro) 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Contratto di trasporto di cose per via marittima e terrestre - Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 - Applicabilità - Esclusione - Prevalenza del tratto marittimo - Irrilevanza - Disciplina applicabile. 

Cod. Civ. art. 1683 
Cod. Civ. art. 1692 
Cod. Civ. art. 1737 
Legge 06/01/1928 num. 1958 
Legge 19/07/1929 num. 1638 

Il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, anche quando sia caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell'ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del cod. civ.. 


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE - Perdita o danni al carico - Responsabilità del vettore - Portatore della polizza - Legittimazione all'azione cartolare - Caricatore - Mittente - Concorrente legittimazione all'azione causale - Sussistenza. 

Cod. Civ. art. 1992 
Cod. Civ. art. 1996 
Cod. Navig. art. 463 
Cod. Navig. art. 464 
Cod. Navig. art. 467 

In presenza di una polizza di carico, il legittimo portatore della polizza per effetto della girata è legittimato a promuovere l'azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata; e la sua legittimazione concorre con quella del caricatore - mittente ad esperire nei confronti del vettore le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto. 


MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - VETTORE - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni - Relativo accertamento del giudice di merito - Incensurabilità - Condizioni - Fattispecie. 

  Cod. Civ. art. 1678  
  Cod. Civ. art. 1737  
  Cod. Civ. art. 1740  
  Cod. Civ. art. 1741  

Affinchè lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere - vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle espresse dichiarazioni delle parti, aveva qualificato il contratto come di spedizione semplice, non attribuendo rilievo decisivo ai fini della qualificazione in termini di spedizione-trasporto, all'elemento indiziario costituito dal compenso forfettario). 



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