SEZ. 5, SENT. 1961 DEL 01/02/2005
Presidente: Papa E.  Estensore: Meloncelli A.  Relatore: Meloncelli A.  P.M. Pivetti M. (Diff.) 
Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (avv. Ciccotti) contro Min. Finanze ed altro (Avv. Gen. Stato) 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - E di imbarco - Regime speciale previsto per alcuni porti - Successiva estensione ad opera delle leggi nn. 355 del 1976 e 647 del 1996 - Contenuto - "Bene porto", "area portuale" "scalo" - Nozioni - Determinazione concreta - Procedimento amministrativo - Individuazione - D.M. e Piano Regolatore Portuale - Affermazione - Fattispecie relativa a "scalo" privato utilizzato da una società per la raffinazione del greggio nei pressi dell'"area portuale" di Ancona. 

  Legge 09/02/1963 num. 82  
  Legge 05/05/1976 num. 355 art. 1  
  Legge 28/01/1994 num. 84 art. 4  
  Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 com. 6  
  Legge 23/12/1996 num. 647 
  Decreto Legge 21/10/1996 num. 535 art. 2 com. 29 

In tema di tassa di sbarco e d'imbarco delle merci, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1994, n. 84 (art. 28, comma sesto), che ha previsto per tutti i porti nazionali il regime speciale della tassa (cosiddetta portuale), inizialmente stabilita solo per alcuni dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e poi esteso, dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, ad altri (tra i quali quello d'Ancona), nella misura fissata dall'art. 2, comma secondo 9, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 (conv. nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), si applica alle operazioni compiute sia nell'ambito del "bene porto", sia nell'"area portuale", sia negli "scali", anche privati, se questi, nonostante siano collocati fuori di un "bene porto", facciano parte di un'"area portuale", in base ad un'apposita determinazione la quale venga adottata con D.M. Trasporti e della Navigazione, con il procedimento regolato dall'art. 4 legge 28 gennaio 1994, n. 84 e venga seguita dalla determinazione del Piano Regolatore Portuale ex art. 5 della citata legge n. 84 del 1994 (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'assoggettabilità delle operazioni di carico e scarico del petrolio greggio, svolte da una società esercente la raffinazione del petrolio nel territorio comunale di Falconara, per mezzo di proprie strutture e di un proprio attracco, sito nel mare aperto, nello specchio d'acque antistante alla raffineria, senza avvalersi di strutture portuali, non aveva verificato se le operazioni si svolgessero nell'ambito di un "porto marittimo nazionale", comprensivo, oltre che del "bene porto", anche dell'"area portuale" e dello "scalo" privato utilizzato dalla società petrolifera). 



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