SEZ. 2, ORD. 1057 DEL 19/01/2005
PRES.  Calfapietra V.       REL. Elefante A. 
P.M. Nardi D. (Conf.) 
RIC. Seal SrL (avv. Izzo) 
RES. Ecoagrim SrL

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE - Vendita da piazza a piazza - Luogo di consegna della merce - Individuazione - Criteri - Assunzione del rischio e delle spese del trasporto - Rilevanza ai fini della competenza per territorio - Esclusione - Domanda fondata sulla garanzia per vizi - Conseguenze ai fini della competenza territoriale. 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA - Vendita da piazza a piazza - Luogo di consegna della merce - Individuazione - Criteri - Assunzione del rischio e delle spese del trasporto - Rilevanza ai fini della competenza per territorio - Esclusione - Domanda fondata sulla garanzia per vizi - Conseguenze. 

COD. CIV. ART. 1490 
COD. CIV. ART. 1510
COD. PROC. CIV. ART. 20

Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio,l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro, il luogo dell'adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ. 



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