PRES. Mileo V. REL. Vigolo L.
P.M. Nardi V. (Conf.)
RIC. Caremar SpA (avv. Balletti ed altro)
RES. Sportiello (non cost.)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Contratto a viaggio - Requisiti - Necessità della indicazione del o dei viaggi da compiere - Mancanza - Trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
COD. NAV. ART. 325
COD. NAV. ART. 332
Il contratto di arruolamento non può essere o risultare stipulato "a viaggio", ai fini del secondo comma dell'art. 332 cod.nav. (con conseguente "trasformazione" in contratto a tempo indeterminato) se non risultino indicati il viaggio o i viaggi da compiere, ai sensi del n. 4) del primo comma dello stesso articolo. (Nella specie la Corte ha osservato che una pura e generica pattuizione secondo cui l'arruolamento veniva concluso con la sola dizione "a viaggi" sarebbe, infatti, equivalsa ad un arruolamento a tempo determinato, privo però della decorrenza e della durata del contratto, il che avrebbe inevitabilmente ricondotto la fattispecie nella regolamentazione del contratto a tempo indeterminato).
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987 - Applicazione della disciplina del recesso causale e della tutela reale - In relazione alla natura a tempo indeterminato del rapporto - "Regione di continuità" previsto dal contratto collettivo - Rilevanza - Esclusione.
COD. NAV. ART. 325
L. 15/07/1966 N. 604 ART. 10
L. 20/05/1970 N. 300 ART. 35
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