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PRES. Lupo E. REL. Di Nanni L.F.
PM. Gambardella V. (Conf.)
RIC. Venha Maritime Ltd ed altro
RES. Quinto ed altri
NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Processo di limitazione del debito - Fasi - Finalita' - Ammissione al passivo - Creditori tardivi - Configurabilita' - Incidenza sulla ripartizione dell'attivo - Esclusione.
COD. NAV. ART.
620
COD. NAV. ART.
634
COD. NAV. ART.
635
COD. NAV. ART.
636
Il processo
di limitazione del debito
dell'armatore, di cui all'art. 620 e seguenti del codice
della
navigazione, si articola in due fasi, riguardanti
rispettivamente
la formazione dello stato passivo e l'approvazione del piano
di riparto;
la prima si svolge in funzione di controllo dell'esercizio
del potere
di limitazione, la seconda, che ne e' naturale
sviluppo, e'
volta a garantire che la limitazione si attui nel rispetto
della
par condicio creditorum tra tutti coloro che hanno
proposto
domande di ammissione al passivo.
A tal fine va escluso che le domande
presentate tardivamente
debbano essere dichiarate inammissibili, giacche'
anche se
lo stato passivo si forma sulla base delle
domande presentate
tempestivamente, ne e' possibile la modifica quando
siano
proposte le impugnazioni consentite dall'art. 636
cod. nav.,
tra le quali rientrano
quelle dei creditori
per l'ammissione tardiva. Ne consegue che il sistema
contempla due
tipi di stato passivo, uno formato dal giudice
istruttore nel
termine fissato dalla sentenza dichiarativa dell'apertura
del
procedimento di limitazione, l'altro, eventuale, che scaturisce
dall'accoglimento
delle impugnazioni proposte dai creditori
tardivi.