SEZ. 3       SENT.  07499  DEL 20/04/2004 
PRES. Carbone V.    REL. Segreto A.
PM. Russo R  (Conf.)
RIC. Adesso
RES. AGIP Petroli

NAVE  -  SINISTRI  MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE  -  Procedimento  dinanzi  al tribunale ed alla Corte d'appello - Nomina  ed  intervento  del  consulente  tecnico - Necessita'  - Condizioni - Questioni tecniche controverse - Omissione - Conseguenze.

 COD.NAV. ART. 599
 COD.NAV. ART. 600
 COD.PROC.CIV. ART. 191

     Nelle  cause  per sinistri marittimi, qualora si controverta su questioni tecniche,  la nomina del consulente tecnico e la sua partecipazione alla fase decisoria  del  processo (artt. 599 e 600 c. nav.) sono obbligatorie tanto in primo  grado,  quanto nel giudizio di appello, con conseguente nullita' della sentenza  pronunciata  senza  l'osservanza delle dette formalita', qualora vi siano  questioni  tecniche  da  risolvere. Per contro, ove tali questioni non siano  rilevanti  per la decisione o non vi sia controversia intorno ad esse, non sussiste  l'obbligatorieta' della nomina del consulente, atteso che, anche  in cause siffatte, questi rimane un ausiliario del giudice e non e' configurabile come un componente di un organo giudicante specializzato.