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PRES. Carbone V. REL. Segreto A.
PM. Russo R (Conf.)
RIC. Adesso
RES. AGIP Petroli
NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento dinanzi al tribunale ed alla Corte d'appello - Nomina ed intervento del consulente tecnico - Necessita' - Condizioni - Questioni tecniche controverse - Omissione - Conseguenze.
COD.NAV. ART. 599
COD.NAV. ART. 600
COD.PROC.CIV. ART. 191
Nelle
cause per sinistri marittimi,
qualora si controverta su questioni tecniche, la nomina del
consulente
tecnico e la sua partecipazione alla fase decisoria
del processo
(artt. 599 e 600 c. nav.) sono obbligatorie tanto in primo
grado,
quanto nel giudizio di appello, con conseguente nullita' della
sentenza
pronunciata senza l'osservanza delle dette
formalita', qualora
vi siano questioni tecniche da
risolvere. Per contro,
ove tali questioni non siano rilevanti per la
decisione o non
vi sia controversia intorno ad esse, non sussiste
l'obbligatorieta'
della nomina del consulente, atteso che, anche in cause
siffatte,
questi rimane un ausiliario del giudice e non e' configurabile come un
componente di un organo giudicante
specializzato.