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PRES. Losavio G. REL. Forte F..
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Ferrovie dello Stato S.p.a.
RES. Martini
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE - Opere di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria statale - Concessione ai sensi dell'art. 11 legge n. 17 del 1981 e dei D.M. 30 gennaio e 13 febbraio 1982 - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva del concedente - Sussistenza - Fondamento - Diverse previsioni della convenzione disciplinante la concessione - Irrilevanza.
L. 12/2/1981 N. 17 ART. 11
D. M. TRASPORTI DEL 30/1/1982 ART. 1
D. M. TRASPORTI DEL 13/2/1982 ART. 6
L. 25/6/1865 N. 2359 ART. 24
L. 22/10/1971 N. 865 ART. 19
Nel giudizio di opposizione alla stima delle
indennita' di esproprio
ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la
realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della
rete
ferroviaria dello Stato, da concessionario dell'Ente Ferrovie dello
Stato
(gia' Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art.
11,
ult. comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17 e dei decreti del
Ministro
dei Trasporti 30 gennaio e 13 febbraio 1982 legittimato passivo non e'
il concessionario, bensi' il concedente, al quale compete la qualifica
di espropriante giacche', a norma dell'art. 6, lett. a), D.M. ult.
cit.,
in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non e'
configurabile
una
delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre
non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella
convenzione
regolatrice della concessione, la quale non e' opponibile
all'espropriato,
che e' tenuto solo a conoscere le norme legislative e regolamentari
disciplinanti
la materia.