SEZ. 1 SENT. 00880 DEL 21/01/2004
 PRES. Losavio G.     REL. Forte F.. 
 PM. Uccella F (Conf.) 
 RIC. Ferrovie dello Stato S.p.a. 
 RES. Martini

 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI  SPECIALI - ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE - Opere di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria statale - Concessione ai sensi dell'art. 11 legge n. 17 del 1981 e dei D.M. 30 gennaio e 13 febbraio 1982 - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva del concedente - Sussistenza - Fondamento - Diverse previsioni della convenzione disciplinante la concessione - Irrilevanza. 

 L. 12/2/1981 N. 17 ART. 11 
 D. M. TRASPORTI DEL 30/1/1982 ART. 1 
 D. M. TRASPORTI DEL 13/2/1982 ART. 6 
 L. 25/6/1865 N. 2359 ART. 24 
 L. 22/10/1971 N. 865 ART. 19

 Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennita' di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell'Ente Ferrovie dello Stato (gia' Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art. 11, ult. comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17 e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30 gennaio e 13 febbraio 1982 legittimato passivo non e' il concessionario, bensi' il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante giacche', a norma dell'art. 6, lett. a), D.M. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non e' configurabile una
delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non e' opponibile all'espropriato, che e' tenuto solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.