PRES. Fiduccia G. REL. Durante B.
PM. Cafiero D (Conf.)
RIC. Autuori
RES. The Tokio Marine & Fire Insurance Company Ltd ed altro
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - Responsabilita' ex recepto dell'ente depositario - Configurabilita' - Condizioni - Limiti.
COD.CIV. ART. 1766
COD.CIV. ART. 1768
COD.CIV. ART. 1780
COD.CIV. ART. 1218
COD.CIV. ART. 1228
COD.CIV. ART. 1411
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 454
Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco - sia d'ufficio che di amministrazione -, il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe ne' sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto e' responsabile il vettore, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna al destinatario, e' responsabile ex recepto l'impresa di sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilita' su di essa incombente, non e' sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma e' tenuta a provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento e' dipeso da causa a se' non imputabile, vale a dire l'imprevedibilita' o l'inevitabilita' della perdita avaria delle cose, ovvero, a fortiori, l'estraneita' di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attivita' connesse al deposito.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Contratto di
raccomandazione
- Natura - Contenuto - Danni a terzi - Responsabilita' del
raccomandatario
- Responsabilita' del raccomandante - Configurabilita' - Condizioni -
Limiti
-
Natura.
COD.CIV. ART. 1223
COD.CIV. ART. 1228
COD.CIV. ART. 2043
COD.CIV. ART. 1776
COD.CIV. ART. 1768
COD.CIV. ART. 1780
L. 4/4/1977 N. 135 ART. 2
COD.NAV. ART. 287
COD.NAV. ART. 288
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 454
In materia di
trasporto marittimo, il contratto
di raccomandazione intercorrente tra il raccomandatario e l'impresa
nautica
integra un'ipotesi di mandato con rappresentanza avente ad oggetto il
compimento
di atti giuridici concernenti l'attivita' di
appoggio alla
nave in arrivo o in partenza, con esclusione di qualsiasi attivita' di
natura viceversa strettamente materiale (quale ad esempio
quella
cosiddetta di impresa di sbarco, il cui svolgimento
costituisce pertanto
oggetto di un diverso contratto). Ne consegue che
il raccomandatario,
in relazione al compimento dell'attivita' propria del
contratto
di raccomandazione, puo' incorrere in responsabilita' di
natura esclusivamente
extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato, il quale ha
peraltro
in tal caso azione, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per far valere
anche
la responsabilita' contrattuale del
raccomandante.