SEZ. 3   SENT.  18476  DEL 03/12/2003
      PRES. Fiduccia G.    REL. Durante B.
      PM. Cafiero D  (Conf.)
      RIC. Autuori 
      RES. The Tokio Marine & Fire Insurance Company Ltd ed altro

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE  - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - Responsabilita' ex  recepto  dell'ente depositario - Configurabilita' - Condizioni - Limiti. 

 COD.CIV. ART. 1766 
 COD.CIV. ART. 1768 
 COD.CIV. ART. 1780 
 COD.CIV. ART. 1218
 COD.CIV. ART. 1228 
 COD.CIV. ART. 1411 
 COD.NAV. ART. 422 
 COD.NAV. ART. 454 

     Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco - sia d'ufficio che di amministrazione -, il  vettore  marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe ne' sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente  allo sbarco e durante il trasporto e' responsabile  il vettore, in  quanto  solo  con  l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna  al destinatario, e' responsabile ex recepto l'impresa di  sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilita' su di essa incombente,  non e' sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del  buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma e' tenuta a provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento e' dipeso da causa a se' non imputabile, vale a dire l'imprevedibilita' o l'inevitabilita' della  perdita avaria delle cose, ovvero, a fortiori, l'estraneita' di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attivita' connesse al deposito.           


IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Contratto di raccomandazione - Natura - Contenuto - Danni a terzi - Responsabilita' del raccomandatario  - Responsabilita' del raccomandante - Configurabilita' - Condizioni - Limiti - Natura.           
                                          
 COD.CIV. ART. 1223
 COD.CIV. ART. 1228
 COD.CIV. ART. 2043
 COD.CIV. ART. 1776
 COD.CIV. ART. 1768
 COD.CIV. ART. 1780
 L.  4/4/1977 N. 135 ART. 2 
 COD.NAV. ART. 287
 COD.NAV. ART. 288
 COD.NAV. ART. 422 
 COD.NAV. ART. 454 

     In materia di trasporto marittimo, il contratto di raccomandazione intercorrente tra il raccomandatario e l'impresa nautica integra un'ipotesi di mandato con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di atti giuridici concernenti  l'attivita' di  appoggio alla nave in arrivo o in partenza, con esclusione di qualsiasi attivita' di natura viceversa strettamente materiale (quale  ad esempio quella cosiddetta di impresa di sbarco, il cui svolgimento costituisce  pertanto  oggetto  di  un diverso contratto). Ne consegue che il raccomandatario, in  relazione al compimento dell'attivita' propria del contratto  di  raccomandazione, puo' incorrere in responsabilita' di natura esclusivamente extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato, il quale ha peraltro in tal caso azione, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per far valere anche la responsabilita' contrattuale del raccomandante.