SEZ. 3 SENT.  16938  DEL 11/11/2003
PRES. Fiduccia G.     REL. Di Nanni L.F.
PM. Cafiero D.  (Parz. Diff.) 
RIC. Simet S.p.A.
RES. Notti

TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI  TRASPORTO  (DIRITTO  CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA'  DEL  VETTORE  - IN GENERE - Smarrimento di bagaglio a bordo di autobus adibito a pubblico servizio - Responsabilita' del vettore - Limiti  - Criteri per la determinazione dell'ammontare del risarcimento.

COD.NAV. ART. 412                                                            
L.  22/3/1985 N. 450 ART. 2                                             
COD.CIV. ART. 1693                                                           

     In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore  a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, il vettore e' responsabile  ove  non  provi  che la perdita del bagaglio e' derivata da causa a lui non imputabile ed  il  danno  si puo' determinare in una somma di euro corrispondenti a lire dodicimila per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore  cifra  risultante  dalla dichiarazione di valore del passeggero. Se il  preciso ammontare di questi valori non puo' essere provato, il danno puo' essere liquidato equitativamente dal giudice.