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PRES. Fiduccia G. REL. Di Nanni L.F.
PM. Cafiero D. (Parz. Diff.)
RIC. Simet S.p.A.
RES. Notti
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Smarrimento di bagaglio a bordo di autobus adibito a pubblico servizio - Responsabilita' del vettore - Limiti - Criteri per la determinazione dell'ammontare del risarcimento.
COD.NAV. ART.
412
L. 22/3/1985 N. 450 ART.
2
COD.CIV. ART.
1693
In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, il vettore e' responsabile ove non provi che la perdita del bagaglio e' derivata da causa a lui non imputabile ed il danno si puo' determinare in una somma di euro corrispondenti a lire dodicimila per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore del passeggero. Se il preciso ammontare di questi valori non puo' essere provato, il danno puo' essere liquidato equitativamente dal giudice.