SEZ. 3  SENT.  11319  DEL 21/07/2003
PRES. Lupo E.           REL. Preden R.
PM. Velardi M.  (Parz. Diff.)
RIC. Llloyd Italico Assicurazioni S.p.A.
RES. Gestarma gestione e armamento S.p.A.

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE  -  FORMA E PROVA DEL CONTRATTO - Prova per iscritto - Polizza di carico - Idoneita'. 

COD. NAV. ART. 420 

     Ai  fini della prova del contratto di trasporto marittimo di cose, per la quale  l'art.  429 cod. nav. richiede la forma scritta, la polizza di carico costituisce  idoneo  documento probatorio del negozio concluso fra mittente e vettore.
 


Pubblicata su Diritto dei trasporti 2004, pag. 533,  
   con nota di Annalisa Pracucci, In merito alla natura costitutiva e non probatoria della polizza di carico ai finì dell'individuazione del vettore da parte del terzo portatore, pag. 536,   
con le seguenti massime:

Il destinatario della merce trasportata è ammesso a fornire la prova contraria alle risultanze detta polizza di carico ai fini dell'individuazione del vettore. 

L'individuazione del vettore nell'armatore della nave risultante dalla polizza, di carico non può essere superata dall'avvenuta riscossione del nolo e dall'emissione detta relativa fattura da parte di un diverso soggetto.