SEZ. 3 SENT. 11194 DEL 17/07/2003
 PRES. Lupo E.    REL. Spirito A.
 PM. Velardi M. (Diff.) 
 RIC. Scioscioli 
 RES. Assitalia S.p.A. ed altri 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA' - Sinistro "a causa" di trasporto pubblico - Nozione - Onere della prova a carico del danneggiato - Portata - Presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 cod. civ. - Prova liberatoria del vettore - Configurabilità - Portata.

COD. CIV. ART. 1681 
COD. CIV. ART. 2697 

Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni "a causa" del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. 


 Pubblicata su Diritto dei trasporti 2004, pag. 519, 
 con nota di Marco Badagliacca, In ordine all'ambito temporale ed agli oneri probatori nel trasporto di persone ex art. 1681 c.c. , pag. 523,  
 con le seguenti massime:

Ai sensi dell'art. 1681 c.c., si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore verifìcatisi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto o durante le fermate.

Nel contratto di trasporto di persone disciplinato dall'art. 1681 c.c., in ipotesi di sinistro verifìcatosi a causa del trasporto (ossia, posto in diretta derivazione causale e non occasionale rispetto all'attività di trasporto), colui il quale agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto, indicando la specifica ragione per cui l'evento stesso si è verificato, mentre il vettore, per liberarsi della presunzione di responsabilità sancita a suo carico dall'ari. 1681 c.c., ha l'onere di provare che l'evento è stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l'uso della normale diligenza.