SEZ. 3 SENT. 11004 DEL 14/07/2003
 PRES. Duva V.         REL. Trifone F.
 PM. Marinelli V. (Diff.) 
 RIC. SAI Assic. S.p.A. 
 RES. Best Trans S.r.l.

 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Cause di esonero dalla responsabilita' ex recepto - Truffa subita dal vettore - Caso fortuito escludente la responsabilita' - Condizioni. 

 COD.CIV. ART. 1693 

 In tema di trasporto di cose, allorche' il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilita' per l'avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l'attivita' truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l'identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilita' ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., puo' essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l'errore, determinato dall'altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l'altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del secondo comma dell'art. 1687 cod. civ., nonche' l'obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686 cod. civ.), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell'evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilita' e della inevitabilita'.