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PRES. Duva V. REL. Trifone F.
PM. Marinelli V. (Conf.)
RIC. Ditta Autrotrasporti Setten Ermes
RES. Winterthur Ass. S.p.A.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - Assicurazione della merce trasportata - Titolarita' del diritto all'indennizzo - Individuazione - Criteri.
COD.CIV. ART. 1689
Per stabilire la titolarita' del diritto
all'indennizzo per la
merce trasportata, nell'ipotesi di assicurazione del carico contro la
perdita
e le avarie occorse durante il trasporto, occorre considerare
l'incidenza
del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle
cose trasportate; la legittimazione del destinatario, pertanto,
sussiste,
ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le
cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute
arrivare,
egli ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Cause di esonero dalla responsabilita ex recepto - Furto - Caso fortuito - Configurabilita' - Esclusione - Limiti.
COD.CIV. ART. 1693
In tema di perdita delle cose trasportate, l'art.
1693 cod. civ.
pone a carico del vettore una presunzione di responsabilita' ex
recepto, che puo' essere vinta soltanto dalla prova specifica
della
derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del
tutto
estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso
fortuito
e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in
caso di assoluta inevitabilita', nel senso che la sottrazione deve
essere
stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da
renderla
imprevedibile ed inevitabile.