SEZ. 3 SENT. 10980 DEL 14/07/2003
 PRES. Duva V.    REL. Trifone F.
 PM. Marinelli V. (Conf.) 
 RIC. Ditta Autrotrasporti Setten Ermes 
 RES. Winterthur Ass. S.p.A.

 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - Assicurazione della merce trasportata - Titolarita' del diritto all'indennizzo - Individuazione - Criteri. 

 COD.CIV. ART. 1689 

 Per stabilire la titolarita' del diritto all'indennizzo per la merce trasportata, nell'ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate; la legittimazione del destinatario, pertanto, sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, egli ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. 
 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Cause di esonero dalla responsabilita  ex recepto - Furto - Caso fortuito - Configurabilita' - Esclusione - Limiti. 

 COD.CIV. ART. 1693

 In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 cod. civ. pone a  carico del vettore una presunzione di responsabilita' ex recepto, che puo' essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilita', nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.