PRES. Nicastro G. REL. Durante B.
PM. Consolo S. (Conf.)
RIC. Fratelli Barone S.n.c.
RES. Genovese Bags S.r.l.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DOLO E COLPA - Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime della responsabilita' del trasportatore ex art. 1 della legge n. 450 del 1985 - Perdita e avaria di merci - Trasporti non soggetti al sistema 'a forcella' - Limitazione della responsabilita' anche in caso di prova del valore e della qualita' della merce - Sussistenza - Superamento del limite di responsabilita' - Prova del dolo o della colpa grave del vettore - Necessita'.
L. 22/8/1985 N. 450 ART. 1
L. 27/5/1993 N. 162
D. L. 29/3/1993 N. 82 ART. 7
Per i trasporti di merci su strada, la
responsabilita' del vettore
per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria
delle
cose trasportate, ai sensi dell'art. 1, legge 22 agosto 1985, n. 450,
modificato
dall'art. 7, D.L. n. 82 del 1993, convertito nella legge n. 162 del
1993,
e' contenuta entro i limiti di valore stabiliti da detta norma in
misura
diversa a seconda che si tratti o meno di trasporti soggetti
all'obbligo
delle tariffe a forcella, indipendentemente dalla prova della
qualita'
e del valore della merce perduta o avariata. Pertanto, fatta salva una
diversa pattuizione per iscritto tra le parti, e ferma restando, in
riferimento
ai trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella,
l'inoperativita'
di detto limite per i danni derivanti derivanti da perdita o avaria
delle
cose trasportate cagionati con dolo o colpa grave (Corte cost., n. 420
del 1991), il risarcimento deve essere contenuto entro i limiti
previsti
dall'art. 1, cit., anche se il mittente provi che il valore o la
qualita'
della merce perduta o avariata era superiore a quello fissato da
quest'ultima
norma.