SEZ. 3 SENT. 09703 DEL 18/06/2003
 PRES. Nicastro G.      REL. Durante B.
 PM. Consolo S. (Conf.) 
 RIC. Fratelli Barone S.n.c. 
 RES. Genovese Bags S.r.l. 

 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DOLO E COLPA - Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime della responsabilita' del trasportatore ex art. 1 della legge n. 450 del 1985 - Perdita e avaria di merci - Trasporti non soggetti al sistema 'a forcella' - Limitazione della responsabilita' anche in caso di prova del valore e della qualita' della merce - Sussistenza - Superamento del limite di responsabilita' - Prova del dolo o della colpa grave del vettore - Necessita'.

 L. 22/8/1985 N. 450 ART. 1 
 L. 27/5/1993 N. 162 
 D. L. 29/3/1993 N. 82 ART. 7 

 Per i trasporti di merci su strada, la responsabilita' del vettore per il  risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell'art. 1, legge 22 agosto 1985, n. 450, modificato dall'art. 7, D.L. n. 82 del 1993, convertito nella legge n. 162 del 1993, e' contenuta entro i limiti di valore stabiliti da detta norma in misura diversa a seconda che si tratti o meno di trasporti soggetti all'obbligo delle tariffe a  forcella, indipendentemente dalla prova della qualita' e del valore della merce perduta o avariata. Pertanto, fatta salva una diversa pattuizione per iscritto tra le parti, e ferma restando, in riferimento ai trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella, l'inoperativita' di detto limite per i danni derivanti derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate cagionati con dolo o colpa grave (Corte cost., n. 420 del 1991), il risarcimento deve essere contenuto entro i limiti previsti dall'art. 1, cit., anche se il mittente provi che il valore o la qualita' della merce perduta o avariata era superiore a quello fissato da quest'ultima norma.