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PRES. Nicastro G. REL. Segreto A.
PM. Sepe E.A. (Parz. Diff.)
RIC. Caddeo
RES. Banca di Napoli
ESECUZIONE FORZATA SU NAVE ED AEROMOBILE - COMPETENZA TERRITORIALE - Foro in cui le cose si trovano - Competenza ad eseguire il pignoramento - Ufficiale giudiziario addetto al predetto ufficio.
COD.NAV. ART. 643
COD.PROC.CIV. ART. 26
Poiche' per
l'esecuzione forzata e' competente
il giudice del luogo in cui le cose si trovano,
competente
territorialmente ad eseguire il pignoramento e' l'ufficiale
giudiziario
addetto all'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione
(nel
caso di specie, con precedente regolamento di competenza, la
S.C.
aveva gia' individuato l'ufficio giudiziario territorialmente
competente
ad eseguire un pignoramento di nave).
ESECUZIONE FORZATA SU NAVE ED AEROMOBILE - IN GENERE - Disciplina applicabile.
D. P. R. 15/2/1952 N.
328
COD.NAV. ART.
643
COD.NAV. ART. 650
L'esecuzione forzata che abbia
ad oggetto
navi e galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, e'
disciplinata
esclusivamente dalle disposizioni speciali
contenute nel titolo
V del libro IV del cod. nav., nonche' nel titolo IV
del regolamento
di esecuzione, approvato con d.P.R. 15.2.1952, 328, con la
conseguenza
che non puo' farsi riferimento alle norme previste in tema
di
esecuzione dal cod. proc. civ., se non nei casi in cui
espressamente
il cod. nav. o il suo regolamento operino questo
rinvio.