SEZ. 3 SENT.  08247  DEL 24/05/2003
PRES. Nicastro G.        REL. Segreto A. 
PM. Sepe E.A.  (Parz. Diff.)
RIC. Caddeo
RES. Banca di Napoli

 ESECUZIONE FORZATA SU NAVE ED AEROMOBILE - COMPETENZA TERRITORIALE - Foro in cui le cose si trovano - Competenza ad  eseguire  il  pignoramento - Ufficiale giudiziario addetto al predetto ufficio.

 COD.NAV. ART. 643 
 COD.PROC.CIV. ART. 26 

     Poiche' per l'esecuzione forzata e' competente il giudice del luogo in  cui  le cose si trovano, competente territorialmente ad eseguire il pignoramento e'  l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione  (nel caso di specie, con precedente regolamento di competenza,  la S.C. aveva gia' individuato l'ufficio giudiziario territorialmente competente ad eseguire un pignoramento di nave). 
 


ESECUZIONE FORZATA SU NAVE ED AEROMOBILE - IN GENERE - Disciplina applicabile.

 D. P. R. 15/2/1952 N. 328                                              
 COD.NAV. ART. 643                                               
 COD.NAV. ART. 650 
                                                 
     L'esecuzione forzata che abbia ad oggetto navi e galleggianti, i loro carati  e le loro pertinenze, e' disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali  contenute  nel titolo V del libro IV del cod. nav., nonche' nel titolo  IV  del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 15.2.1952, 328, con  la conseguenza che non puo' farsi riferimento alle norme previste in tema  di  esecuzione  dal cod. proc. civ., se non nei casi in cui espressamente il cod. nav. o il suo regolamento operino questo rinvio.