SEZ. 3 SENT. 07634 DEL 16/05/2003
 PRES. Nicastro G.    REL. Perconte Licatese R.
 PM. Marinelli V. (Diff.) 
 RIC. Montanarini Autotrasporti di Bruno Montanarini E C. S.n.c. 
 RES. Cappellozza Trasporti Spedizioni S.r.l. 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - Assenza di assegni - Diritto del vettore (o del subvettore) al pagamento non piu' dal mittente (o submittente) ma dal destinatario - Sussistenza - Fondamento - Mancata assunzione da parte del destinatario di obbligo in ordine al pagamento dei costi del trasporto - Irrilevanza - Patto tra il destinatario compratore e il venditore in ordine alla incidenza su quest'ultimo delle spese del trasporto - Inopponibilita' al vettore. 

 COD.CIV. ART. 1411 
 COD.CIV. ART. 1689 
 COD.CIV. ART. 1692 
 COD.CIV. ART. 1510 COMMA 2 

 In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non piu' dal mittente (o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligato "ex lege" a pagare al vettore (o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di "assegno del porto", per  il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Ne' modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma, cod. civ..