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PRES. Nicastro G. REL. Perconte Licatese R.
PM. Marinelli V. (Diff.)
RIC. Ditta Dilernia Ghiottone
RES. Amm. Autonoma Monopoli Stato
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - TRASPORTO - Configurabilità - Presupposti - Condizioni - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di perdita o avaria delle consegnate da trasportare imputabile a fatto doloso o colposo del dipendente.
COD.CIV. ART. 1228
Il vettore risponde in forza dell'art. 1228 cod.
civ. della perdita
o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei
dipendenti
di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza la
necessità
di configurare una sua "culpa in eligendo",
trattandosi di una sorta
di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento
dell'ausiliario
che lo ha sostituito nell'adempimento è valutato secondo gli
stessi
criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da
parte del debitore.