SEZ. 3 SENT. 05329 DEL 04/04/2003 
 PRES. Nicastro G.      REL. Perconte Licatese R. 
 PM. Marinelli V. (Diff.) 
 RIC. Ditta Dilernia Ghiottone 
 RES. Amm. Autonoma Monopoli Stato 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO  DEGLI AUSILIARI - TRASPORTO - Configurabilità - Presupposti - Condizioni - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di perdita o avaria delle consegnate da trasportare imputabile a fatto doloso o colposo del dipendente. 

 COD.CIV. ART. 1228 

 Il vettore risponde in forza dell'art. 1228 cod. civ. della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza la necessità di configurare una sua "culpa in eligendo", trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell'ausiliario che lo ha sostituito nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore.