SEZ. 3 SENT. 01943 DEL 10/02/2003 
 PRES. Nicastro G.      REL. Nicastro G. 
 PM. Marinelli V. (Conf.) 
 RIC. Baldo Trasporti SpA 
 RES. Transpinè S.n.c. 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - CMR - Trasporto internazionale di merci su strada - Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge n. 1621 del 1960 - Arrivo della merce - Diritto del destinatario alla consegna del secondo esemplare della lettera di vettura - Sussistenza - Obbligo dello stesso di rilascio di ricevuta - Sussistenza - Assenza di detti adempimenti (o mancanza della relativa prova) - Prova dell'avvenuta consegna - Mezzi. 

 C.M.R. (TRATT. INTERNAZ. DEL 19/5/1956) ART. 13 
 L. DEL 6/12/1960 NUM. 1621 

 In tema di trasporto internazionale di merci su strada, a norma dell'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa e secutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, dopo l'arrivo della merce al luogo previsto per la consegna, il destinatario "ha diritto di richiedere il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia consegnata la merce, dietro ricevuta". Tuttavia, la mancata consegna di detto esemplare della lettera ed il mancato rilascio della ricevuta (o l'assenza della relativa prova) non comportano necessariamente la esclusione dell'avvenuta consegna della merce. Tale consegna costituisce, infatti, un'attività materiale che, come ogni altra circostanza di fatto, può essere provata con qualsiasi mezzo, ed anche attraverso presunzioni.