SEZ. 3 SENT. 01935 DEL 10/02/2003 
 PRES. Duva V.    REL. Perconte Licatese R .
 PM. Marinelli V. (Parz. Diff.) 
 RIC. L'Autofrigo casa spedizioni Srl 
 RES. Nordstern Colonia Ass. danni SpA 

 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - Rapina - Configurabilità quale caso fortuito - Condizioni. 

 COD. PROC. CIV. ART. 1693 
 COD. PROC. CIV. ART. 1176 Comma 2 

 Nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 cod. proc. civ. non occorre che un evento, come, nel caso di specie, la rapina, appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma secondo cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico. La valutazione circa la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità. 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITà DEL VETTORE - CUSTODIA - Denuncia penale di fatti atti a configurare una rapina - Presunzione di credibilità - Esclusione - Idoneità a configurare l'esimente del caso fortuito - Esclusione. 

 COD.CIV. ART. 2727 
 COD.CIV. ART. 1678 
 COD.CIV. ART. 2729 
 COD.CIV. ART. 1693 

 La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ancorchè in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato; con la conseguenza che la semplice denuncia non è sufficiente, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare quest'ultimo, che con la denuncia si assuma vittima di una rapina, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata. 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITà DEL VETTORE - IN GENERE - Responsabilità dell'autista - Estensione della presunzione di responsabilità a carico del vettore - Esclusione - Responsabilità aquiliana - Necessità di un accertamento in concreto. 

 COD.CIV. ART. 2043 
 COD.CIV. ART. 1693 

 Nell'ipotesi di esercizio di un'azione di responsabilità aquiliana proposta, tra gli altri, nei confronti dell'autista di un camion che aveva subito una rapina durante un trasporto, non essendo applicazione all'autista, estraneo al contratto di trasporto, la presunzione di responsabilità "ex recepto" posta dalla legge a carico del vettore, al fine di verificare la configurabilità o meno di una responsabilità per colpa dell'autista è necessario procedere all'accertamento e ad una precisa ricostruzione di tutte le modalità dell'episodio (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, prescrivendo al giudice del rinvio di prendere accuratamente in esame tutti gli elementi probatori offerti dalle parti, quali la scelta di un tragitto più lungo e dispendioso in termini di tempo, tale da costringere alla sosta notturna, la mancata ricerca di un parcheggio custodito, il mancato inserimento del dispositivo antifurto e coì via).