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PRES. Giuliano A. REL. Vittoria P
PM. Russo R. (Parz. Diff.)
RIC. Ernest Hatl Internat. Transporte
RES. SITTAM - Spediz. Internaz. Terrestri Aerei Marittimi
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto internazionale di merci su strada - Inserimento della clausola di assegno - Mandato - Configurabilità - Contratto concluso dallo spedizioniere con il vettore - Omessa riscossione del prezzo da parte del vettore - Azione del venditore nei confronti del vettore - Configurabilità - Legittimazione dello spedizioniere ad agire nei confronti del vettore - Sussistenza - Limiti.
COD.CIV. ART. 1692
L. 6/12/1960 N. 1621 ART. 21
COD.CIV. ART. 1717
COD.CIV. ART. 1737
COD.CIV. ART. 1698
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'inserimento della clausola di assegno nel contratto di trasporto dà luogo ad un mandato, sicchè, quando il contratto è concluso, con il vettore, dallo spedizioniere, in nome proprio, ma per conto del venditore delle cose e creditore del prezzo, così come lo spedizioniere assume la posizione del mittente nel contratto di trasporto, così, se il contratto di trasporto presenta la predetta clausola, egli può assumere, rispetto al vettore, la posizione di mandante nel mandato ad incassare. Ne consegue che il venditore della merce e creditore del prezzo, in base all'art. 1705, secondo comma, cod. civ., può agire nei confronti del vettore per l'importo dell'assegno, dopo che il vettore ha consegnato la merce senza esigerne il pagamento, sostituendosi in tal modo nell'esercizio dei diritti inerenti al rapporto sorto tra lo spedizioniere e il vettore per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dello spedizioniere. Quest'ultimo peraltro, sino a quando il mandante non eserciti direttamente quei diritti nei confronti del vettore, resta legittimato ad agire nei confronti del vettore in quanto parte del contratto di trasporto e del mandato che vi accede, relativo all'importo dell'assegno non riscosso dal vettore.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto internazionale di merci su strada - Inserimento della clausola di assegno - Mandato - Configurabilità - Credito dello spedizioniere nei confronti del vettore per omessa riscossione del prezzo - Prescrizione - Decorrenza - Interruzione o sospensione a seguito di reiterazione di richiesta già respinta per iscritto dal debitore - Esclusione - Fattispecie.
L. 6/12/1960 N. 1621 ART. 31
L. 6/12/1960 N. 1621 ART. 32
COD.CIV. ART. 1242
COD.CIV. ART. 2935 COST.
COD.CIV. ART. 2943
In tema di trasporto internazionale di merci su
strada, la prescrizione
annuale del credito dello spedizioniere nei confronti del vettore,
conseguente
all'inserimento nel contratto di trasporto della clausola di assegno e
alla mancata riscossione, da parte del vettore, del prezzo della merce
consegnata, il cui corso inizia a decorrere dopo il terzo mese dalla
conclusione
del contratto, non è interrotta o sospesa se vi sia stata
già
una precedente richiesta avente ad oggetto il credito (anche se
eventualmente
non formulata per iscritto) e la stessa sia stata già
respinta per
iscritto dal debitore, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva
o sospensiva alla reiterazione di una richiesta già respinta
per
iscritto (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che
aveva ritenuto opponibile in compensazione un credito dello
spedizioniere
nei confronti del vettore senza prendere in considerazione un documento
proveniente da quest'ultimo con il quale veniva respinta la richiesta
formulata
dallo spedizioniere, e ritenuto altresì utile, ai fini della
sospensione
della prescrizione, una successiva lettera con la quale veniva
reiterata
la richiesta già respinta).