SEZ. 3 SENT. 01272 DEL 29/01/2003
 PRES. Giuliano A.     REL. Vittoria P 
 PM. Russo R.   (Parz. Diff.) 
 RIC. Ernest Hatl Internat. Transporte 
 RES. SITTAM - Spediz. Internaz. Terrestri Aerei Marittimi 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto internazionale di merci su strada - Inserimento della clausola di assegno - Mandato - Configurabilità - Contratto  concluso dallo spedizioniere con il vettore - Omessa riscossione del prezzo da parte del vettore - Azione del venditore nei confronti del vettore - Configurabilità - Legittimazione dello spedizioniere ad agire nei confronti del vettore - Sussistenza - Limiti. 

 COD.CIV. ART. 1692 
 L.  6/12/1960 N. 1621 ART. 21 
 COD.CIV. ART. 1717 
 COD.CIV. ART. 1737 
 COD.CIV. ART. 1698 

 In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'inserimento della clausola di assegno nel contratto di trasporto dà luogo ad un mandato, sicchè, quando il contratto è concluso, con il vettore, dallo spedizioniere, in nome proprio, ma per conto del venditore delle cose e creditore del prezzo, così come lo spedizioniere assume la posizione del mittente nel contratto di trasporto, così, se il contratto di trasporto presenta la predetta clausola, egli può assumere, rispetto al vettore, la posizione di mandante nel mandato ad incassare. Ne consegue che il venditore della merce e creditore del prezzo, in base all'art. 1705, secondo comma, cod. civ., può agire nei confronti del vettore per l'importo dell'assegno, dopo che il vettore ha consegnato la merce senza esigerne il pagamento, sostituendosi in tal modo nell'esercizio dei diritti inerenti al rapporto sorto tra lo spedizioniere e il vettore per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dello spedizioniere. Quest'ultimo peraltro, sino a quando il mandante non eserciti direttamente quei diritti nei confronti del vettore, resta legittimato ad agire nei confronti del vettore in quanto parte del contratto di trasporto e del mandato che vi accede, relativo all'importo dell'assegno non riscosso dal vettore. 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto internazionale di merci su strada - Inserimento della clausola di assegno - Mandato - Configurabilità - Credito dello spedizioniere nei confronti del vettore per omessa riscossione del prezzo - Prescrizione - Decorrenza - Interruzione o sospensione a seguito di reiterazione di richiesta già respinta per iscritto dal debitore - Esclusione - Fattispecie. 

 L. 6/12/1960 N. 1621 ART. 31 
 L. 6/12/1960 N. 1621 ART. 32 
 COD.CIV. ART. 1242 
 COD.CIV. ART. 2935 COST. 
 COD.CIV. ART. 2943 

 In tema di trasporto internazionale di merci su strada, la prescrizione annuale del credito dello spedizioniere nei confronti del vettore, conseguente all'inserimento nel contratto di trasporto della clausola di assegno e alla mancata riscossione, da parte del vettore, del prezzo della merce consegnata, il cui corso inizia a decorrere dopo il terzo mese dalla conclusione del contratto, non è interrotta o sospesa se vi sia stata già una precedente richiesta avente ad oggetto il credito (anche se eventualmente non formulata per iscritto) e la stessa sia stata già respinta per iscritto dal debitore, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva o sospensiva alla reiterazione di una richiesta già respinta per iscritto (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile in compensazione un credito dello spedizioniere nei confronti del vettore senza prendere in considerazione un documento proveniente da quest'ultimo con il quale veniva respinta la richiesta formulata dallo spedizioniere, e ritenuto altresì utile, ai fini della sospensione della prescrizione, una successiva lettera con la quale veniva reiterata la richiesta già respinta).