![](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Giuliano A. REL. Durante B.
PM. Apice U (Conf.)
RIC. Commercial Union Italia SpA
RES. Transcart Srl
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime della responsabilità del trasportatore ex art. 1 della legge n. 450 del 1985 - Applicabilita' - Condizioni - Iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' - Necessita' - Onere della prova - Incidenza sull'autotrasportatore.
COD.CIV. ART. 1696
L. DEL 22/8/1985 NUM. 450 ART. 1
D. L. DEL 29/3/1993 NUM. 82
L. DEL 27/5/1993 NUM. 162
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298
Il trasportatore di
merci su strada per conto
terzi che pretenda di avvalersi del beneficio della limitazione della
responsabilità
risarcitoria stabilito dall'art. 1 della legge 22 agosto
1985, n.
450, in deroga dell'art. 1696, cod. civ., ha l'onere di dimostrare di
essere
iscritto nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
terzi e di avere ottenuto l'autorizzazione prescritta per l'esercizio
di
tale attività.