SEZ. 3       SENT.  00204  DEL 10/01/2003
PRES. Giuliano A.      REL. Durante B.
PM. Apice U  (Conf.)
RIC. Commercial Union Italia SpA
RES. Transcart Srl 

TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE  -  Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime della responsabilità del  trasportatore  ex  art. 1 della legge n. 450 del 1985  -  Applicabilita'  - Condizioni - Iscrizione nell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  terzi - Autorizzazione all'esercizio  dell'attivita' - Necessita' - Onere della prova - Incidenza sull'autotrasportatore. 

 COD.CIV. ART. 1696 
 L. DEL 22/8/1985 NUM. 450 ART. 1
 D. L. DEL 29/3/1993 NUM. 82 
 L. DEL 27/5/1993 NUM. 162 
 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 

     Il trasportatore di merci su strada per conto terzi che pretenda di avvalersi del beneficio della limitazione della responsabilità risarcitoria  stabilito dall'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, in deroga dell'art. 1696, cod. civ., ha l'onere di dimostrare di essere iscritto nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e di avere ottenuto l'autorizzazione prescritta per l'esercizio di tale attività.