SEZ. 3 SENT. 16761 DEL 27/11/2002
 PRES. Fiduccia G REL. Limongelli A
 PM. Schiro' S (Conf.) 
 RIC. CAREMAR SpA 
 RES. MIN. FINANZE

 NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN  GENERE - Procedimento dinanzi al tribunale ed alla Corte d'appello -
 Nomina ed intervento del consulente tecnico - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza.

 COD.PROC.CIV. ART. 157 
 COD.NAV. ART. 588 
 COD.NAV. ART. 602 
 COD.NAV. ART. 1316 

 Nelle cause per sinistri marittimi, qualora si controverta su questioni tecniche, la nomina del consulente tecnico e la sua partecipazione alla fase decisoria del processo (artt. 599 e 600 c. nav.) sono obbligatorie tanto in primo grado, quanto nel giudizio di appello, con conseguente nullità della sentenza pronunciata senza l'osservanza delle dette formalita' (nella specie, mancata partecipazione del consulente alla camera di consiglio del giudizio di secondo grado).