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PRES. Fiduccia G REL. Limongelli A
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. CAREMAR SpA
RES. MIN. FINANZE
NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI -
PROCEDIMENTO
- IN GENERE - Procedimento dinanzi al tribunale ed alla Corte
d'appello
-
Nomina ed intervento del consulente tecnico -
Necessità
- Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza.
COD.PROC.CIV. ART. 157
COD.NAV. ART. 588
COD.NAV. ART. 602
COD.NAV. ART. 1316
Nelle cause per sinistri marittimi, qualora si
controverta su
questioni tecniche, la nomina del consulente tecnico e la sua
partecipazione
alla fase decisoria del processo (artt. 599 e 600 c. nav.) sono
obbligatorie
tanto in primo grado, quanto nel giudizio di appello, con conseguente
nullità
della sentenza pronunciata senza l'osservanza delle dette formalita'
(nella
specie, mancata partecipazione del consulente alla camera di consiglio
del giudizio di secondo grado).