PRES. Trezza V. REL. Foglia R.
PM. Cinque A. (Conf.)
RIC. Tipes SpA
RES. Bernardo
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - Rapporti continuativi fra autotrasportatore e società conferente l'incarico di trasporto - Inclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 409
Fra i rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, le
cui controversie
sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del
giudice del lavoro, sono inclusi - purchè si concretino in
una prestazione
di opera continuativa e coordinata - tutti quei rapporti aventi ad
oggetto
prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro
autonomo,
ancorchè rientranti in figure contrattuali tipiche, non
ostandovi
il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in
autonomia
e con responsabilità e rischi propri, purchè
caratterizzati
dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli
scopi
perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale.
(Nella specie, è stata affermata la competenza del giudice
del lavoro
per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato
con continuità e con mezzi propri al trasporto ed
alla consegna
di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla
medesima
indicati).
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Deduzione in contratto di una prestazione di trasporto - Sufficienza - Riconducibilità del contratto a tipo contrattuale diverso dal trasporto - Irrilevanza - Applicabilità delle tariffe a forcella al c.d. "frazionismo" - Sussistenza.
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 26
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 50
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 51
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 52
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 12
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 8
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 14
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 16
L. DEL 30/3/1987 NUM. 132
D. L. DEL 6/2/1987 NUM. 16 ART. 3
D. M. TRASPORTI DEL 18/11/1982 ART. 1
CIRC. MINIST. TRASPORTI DEL 15/9/1995
La disciplina del trasporto di merci su strada per
conto terzi,
dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di
tabelle
tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto
di
stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto
determinati
al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca
prescrizioni
che, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 386 del 1996),
ragionevolmente e senza violare la libertà di iniziativa
economica,
garantiscono alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo
margine
di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante
il contenimento dei corrispettivi, potenzialmente pregiudizievoli della
qualità e della sicurezza del trasporto. Alla stregua della
"ratio"
di tale disciplina, il divieto di corrispettivi inferiori a quelli
fissati
nelle tariffe determinate ai sensi dell'art. 52 della legge cit.,
riferito
dall'art. 8 del d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, (recante le norme di
esecuzione
di tale legge) alla prestazione del trasporto anzichè al
relativo
contratto, investe i contratti di qualsiasi tipo nei quali sia dedotta
una prestazione di trasporto. Pertanto, il sistema tariffario "a
forcella"
è applicabile anche al c.d. "frazionismo" (ossia
all'autotrasporto
eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di
proprietà
del vettore e semirimorchio di proprietà altrui), come
correttamente
prevede anche la circolare del Ministero dei trasporti del 15 settembre
1995, prot. n. 1917, dal momento che la fattispecie, anche in
virtù
del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30
marzo
1987, n. 132, è equiparabile al trasporto effettuato con
veicolo
a trattore e rimorchio o semirimorchio appartenente allo stesso
vettore,
permettendo inoltre la modulazione delle tariffe del sistema "a
forcella"
di tenere conto dei minori costi eventualmente sopportati dal
trasportatore
che non sia proprietario del semirimorchio.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Trasporto effettuato esclusivamente all'interno del territorio Italiano e senza trasbordo su mezzi diversi da quelli su gomma - Contrasto con direttive comunitarie - Esclusione.
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 51
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 52
L. DEL 23/12/1997 NUM. 454 ART. 1
L. DEL 23/12/1997 NUM. 454 ART. 5
DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 17/2/1975 NUM. 130 ART. 11
DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 7/12/1992 NUM. 106 ART. 8
La disciplina del trasporto di merci su strada per
conto terzi,
dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di
tabelle
tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto
di
stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto
determinati
al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca
prescrizioni
che, come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità
Europee,
non contrasta con i principi del Trattato Cee, in quanto non
ha per
oggetto la regolamentazione degli scambi di merci con gli altri Stati
membri
(sent. 5.10.1995, n. C - 96/94). Pertanto, il sistema della tariffa " a
forcella", dal quale, ai sensi dell'art. 1, lett. f) della legge 23
dicembre
1997, n. 454 - che ha recepito le direttive del consiglio 17 febbraio
1975,
n. 75/130/CEE e 7 dicembre 1992, n. 92/106/CEE - è esentato
il trasporto
"combinato", è applicabile in tutti i casi nei quali il
trasportatore
abbia agito esclusivamente sul territorio italiano, senza operare il
trasbordo
della merce su altri mezzi di trasporto diversi da quelli su
gomma.