SEZ. L SENT. 16582 DEL 25/11/2002
 PRES. Trezza V.   REL. Foglia R. 
 PM. Cinque A. (Conf.) 
 RIC. Tipes SpA 
 RES. Bernardo 

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - Rapporti continuativi fra autotrasportatore e società conferente l'incarico di trasporto - Inclusione. 

 COD.PROC.CIV. ART. 409 

 Fra i rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi - purchè si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata - tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorchè rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purchè caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale. (Nella specie, è stata affermata la competenza del giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con continuità e con mezzi propri al trasporto ed  alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima indicati). 
 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Deduzione in contratto di una prestazione di trasporto - Sufficienza - Riconducibilità del contratto a tipo contrattuale diverso dal trasporto - Irrilevanza - Applicabilità delle tariffe a forcella al c.d. "frazionismo" - Sussistenza. 

 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 26 
 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 50 
 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 51 
 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 52 
 L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 12 
 L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 8 
 L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 14 
 L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 16 
 L. DEL 30/3/1987 NUM. 132 
 D. L. DEL 6/2/1987 NUM. 16 ART. 3 
 D. M. TRASPORTI DEL 18/11/1982 ART. 1 
 CIRC. MINIST. TRASPORTI DEL 15/9/1995 

 La disciplina del trasporto di merci su strada per conto terzi, dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di tabelle tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca prescrizioni che, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 386 del 1996), ragionevolmente e senza violare la libertà di iniziativa economica, garantiscono alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, potenzialmente pregiudizievoli della qualità e della sicurezza del trasporto. Alla stregua della "ratio" di tale disciplina, il divieto di corrispettivi inferiori a quelli fissati nelle tariffe determinate ai sensi dell'art. 52 della legge cit., riferito dall'art. 8 del d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, (recante le norme di esecuzione di tale legge) alla prestazione del trasporto anzichè al relativo contratto, investe i contratti di qualsiasi tipo nei quali sia dedotta una prestazione di trasporto. Pertanto, il sistema tariffario "a forcella" è applicabile anche al c.d. "frazionismo" (ossia all'autotrasporto eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui), come correttamente prevede anche la circolare del Ministero dei trasporti del 15 settembre 1995, prot. n. 1917, dal momento che la fattispecie, anche in virtù del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito  nella legge 30 marzo 1987, n. 132, è equiparabile al trasporto effettuato con veicolo a trattore e rimorchio o semirimorchio appartenente allo stesso vettore, permettendo inoltre la modulazione delle tariffe del sistema "a forcella" di tenere conto dei minori costi eventualmente sopportati dal trasportatore che non sia proprietario del semirimorchio. 
  


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Trasporto effettuato esclusivamente all'interno del territorio Italiano e senza trasbordo su mezzi diversi da quelli su gomma - Contrasto con direttive comunitarie - Esclusione. 

 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 51 
 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 52 
 L. DEL 23/12/1997 NUM. 454 ART. 1 
 L. DEL 23/12/1997 NUM. 454 ART. 5 
 DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 17/2/1975 NUM. 130 ART. 11 
 DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 7/12/1992 NUM. 106 ART. 8 

 La disciplina del trasporto di merci su strada per conto terzi, dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di tabelle tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca prescrizioni che, come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee, non contrasta  con i principi del Trattato Cee, in quanto non ha per oggetto la regolamentazione degli scambi di merci con gli altri Stati membri (sent. 5.10.1995, n. C - 96/94). Pertanto, il sistema della tariffa " a forcella", dal quale, ai sensi dell'art. 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1997, n. 454 - che ha recepito le direttive del consiglio 17 febbraio 1975, n. 75/130/CEE e 7 dicembre 1992, n. 92/106/CEE - è esentato il trasporto "combinato", è applicabile in tutti i casi nei quali il trasportatore abbia agito esclusivamente sul territorio italiano, senza operare il trasbordo della merce su altri  mezzi di trasporto diversi da quelli su gomma.