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PRES. Carbone V REL. Durante B.
PM. Giacalone G (Conf.)
RIC. Interview Srl in liq.
RES. TNT Express Italy SpA
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Clausola di assegno - Portata.
COD.CIV. ART. 1692
In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Moneta ex art. 1277 cod. civ. - Assegni circolari emessi da Istituti di credito - Accettazione - Usi negoziali - Sussistenza - Ammissibilità - Configurabilità - Omessa riscossione - Accettazione di un assegno bancario dal destinatario - Adempimento - Insussistenza - Conseguenze.
COD.CIV. ART. 1277
COD.CIV. ART. 1683
COD.CIV. ART. 1692
In materia di contratto di trasporto, salvo diversa
disposizione
del mittente, il pagamento della merce trasportata, trattandosi di
debito
pecuniario, deve essere effettuato in moneta avente corso legale ex
art.
1277 cod. civ. ovvero mediante assegni circolari emessi da istituto di
credito, in quanto previsto da usi negoziali; ne consegue che incorre
in
responsabilità il vettore il quale, incaricato della
riscossione
del prezzo della merce, riceva in pagamento assegni bancari in luogo di
denaro contante ovvero (in presenza di usi negoziali derogatori) in
luogo
di assegni circolari emessi da istituto di credito.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Clausola di assegno - Previsione - Portata - Mandato di carattere rigido e specifico - Vettore - Obblighi - Diligenza - Portata - Condizioni - Limiti.
COD.CIV. ART. 1683
COD.CIV. ART. 1685
COD.CIV. ART. 1692
COD.CIV. ART. 1703
COD.CIV. ART. 1708
COD.CIV. ART. 1710
COD.CIV. ART. 1711
COD.CIV. ART. 1175
COD.CIV. ART. 1176
In materia contrattuale, qualora il contratto di
trasporto di
cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore
incaricato
di riscuotere il prezzo della merce trasportata, che, secondo le
istruzioni
del mittente, riceva un assegno con l'attestazione di "benefondi" senza
compiere alcun accertamento, (agevole o meno che esso sia), per
verificare
la copertura dell'assegno o la genuinità dell'attestazione
non incorre
in responsabilità, ad eccezione dell'ipotesi in cui
l'assegno o
l'attestazione siano grossolanamente contraffatti, giacchè
in quest'ultimo
caso il vettore è comunque tenuto a sospendere la riconsegna
della
merce e ad informare il mittente al fine di ricevere
ulteriori istruzioni.