SEZ. 3 SENT. 16572 DEL 25/11/2002
 PRES. Carbone V REL. Durante B.
 PM. Giacalone G (Conf.) 
 RIC. Interview Srl in liq. 
 RES. TNT Express Italy SpA 
 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Clausola di assegno - Portata. 

 COD.CIV. ART. 1692 

 In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna. 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Moneta ex art. 1277 cod. civ. - Assegni circolari emessi da Istituti di credito - Accettazione - Usi negoziali - Sussistenza - Ammissibilità - Configurabilità - Omessa riscossione - Accettazione di un assegno bancario dal destinatario - Adempimento - Insussistenza - Conseguenze. 

 COD.CIV. ART. 1277 
 COD.CIV. ART. 1683 
 COD.CIV. ART. 1692 

 In materia di contratto di trasporto, salvo diversa disposizione del mittente, il pagamento della merce trasportata, trattandosi di debito pecuniario, deve essere effettuato in moneta avente corso legale ex art. 1277 cod. civ. ovvero mediante assegni circolari emessi da istituto di credito, in quanto previsto da usi negoziali; ne consegue che incorre in responsabilità il vettore il quale, incaricato della riscossione del prezzo della merce, riceva in pagamento assegni bancari in luogo di denaro contante ovvero (in presenza di usi negoziali derogatori) in luogo di assegni circolari emessi da  istituto di credito. 
 


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Clausola di assegno - Previsione - Portata - Mandato di carattere rigido e specifico - Vettore - Obblighi - Diligenza - Portata - Condizioni - Limiti. 

 COD.CIV. ART. 1683 
 COD.CIV. ART. 1685 
 COD.CIV. ART. 1692 
 COD.CIV. ART. 1703 
 COD.CIV. ART. 1708 
 COD.CIV. ART. 1710 
 COD.CIV. ART. 1711 
 COD.CIV. ART. 1175 
 COD.CIV. ART. 1176 

 In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore incaricato di riscuotere il prezzo della merce trasportata, che, secondo le istruzioni del mittente, riceva un assegno con l'attestazione di "benefondi" senza compiere alcun accertamento, (agevole o meno che esso sia), per verificare la copertura dell'assegno o la genuinità dell'attestazione non incorre in responsabilità, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assegno o l'attestazione siano grossolanamente contraffatti, giacchè in quest'ultimo caso il vettore è comunque tenuto a sospendere la riconsegna della merce e ad informare il  mittente al fine di ricevere ulteriori istruzioni.