SEZ. 3 SENT. 16069 DEL 15/11/2002 
 PRES. Giuliano A.     REL. Vittoria P. 
 PM. Russo R. (Diff.) 
 RIC. Gondrand SpA 
 RES. ITT Srl 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITà DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Mittente - Onere della prova - Dimostrazione che il vettore  non si è attenuto alle istruzioni ricevute - Sufficienza. 
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - Incarico di curare la consegna della merce previo rilascio di garanzia bancaria - Inadempimento - Onere della prova - Dimostrazione del mancato rispetto da parte dello spedizioniere delle istruzioni ricevute - Sufficienza. 

 COD.CIV. ART. 1692 

 Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di garanzia bancaria, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.