PRES. Giuliano A. REL. Vittoria P.
PM. Russo R. (Diff.)
RIC. Gondrand SpA
RES. ITT Srl
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE
- RESPONSABILITà
DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Mittente -
Onere della prova - Dimostrazione che il vettore non si
è
attenuto alle istruzioni ricevute - Sufficienza.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - Incarico
di curare la consegna della merce previo rilascio di garanzia bancaria
- Inadempimento - Onere della prova - Dimostrazione del mancato
rispetto
da parte dello spedizioniere delle istruzioni ricevute -
Sufficienza.
COD.CIV. ART. 1692
Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico
ricevuto dal
mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga
previo rilascio di garanzia bancaria, è responsabile nei
confronti
del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su
quest'ultimo
l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto
alle
istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il
mandante
ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.