SEZ. 3       SENT.  15552  DEL 06/11/2002
PRES. Giuliano A.                 REL. Segreto A.
PM. Uccella F  (Conf.)
RIC. SIAT 
RES. TIOZZO MARE 

ASSICURAZIONE  -  ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - Soggetti legittimati  - Proprietario, titolare di altro diritto reale, creditore  ipotecario - Configurabilità - Locatario - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di locazione di nave.

 COD.CIV. ART. 1411 
 COD.CIV. ART. 1891 
 COD.CIV. ART. 1904  
 COD.CIV. ART. 1917   
 COD.NAV. ART. 519  
 COD.NAV. ART. 520  
 COD.NAV. ART. 529 
                                 
     In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, ivi incluso il suo perimento,  il  principio  generale  secondo cui la legittimazione alla stipula del  contratto  va  riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario ovvero al titolare  di  un diritto reale sul bene (salvo il caso del creditore ipotecario),  atteso  che l'interesse all'assicurazione non può essere di mero fatto,  postulando  viceversa l'esistenza di una posizione giuridicamente qualificata  -  sicchè,  in  linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento della "res" intesa  come cespite patrimoniale - trova un limite nell'ipotesi in cui (come nella  specie)  il  rischio ed il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente  posti  a carico del locatario (nella specie, di nave), trasferendosi,  in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa  dal  proprietario  -  locatore  all'utilizzatore  - conduttore, sicchè  l'assicurazione  di  questo rischio - a quest'ultimo trasferito indipendentemente  da  ogni sua responsabilità - ne comporta l'insorgere di un interesse giuridicamente  qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.