SEZ. 3 SENT. 15389 DEL 04/11/2002 
 PRES. Giustiniani V REL. Mazza F.
 PM. Russo LA (Conf.) 
 RIC. Rotrans Srl 
 RES. Mannheim Ass. e Riassicurazioni SpA 

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE - Adempimento dell'obbligo di consegna - Consegna al vettore - Sufficienza - Stipulazione di clausola "fob" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

 COD.CIV. ART. 1378 
 COD.CIV. ART. 1510 COMMA N. 2 

 In tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola "fob" ("free on board"), che non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle "franco", unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.