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PRES. Giustiniani V REL. Mazza F.
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Rotrans Srl
RES. Mannheim Ass. e Riassicurazioni SpA
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE - Adempimento dell'obbligo di consegna - Consegna al vettore - Sufficienza - Stipulazione di clausola "fob" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
COD.CIV. ART. 1378
COD.CIV. ART. 1510 COMMA N. 2
In tema di vendita di cose mobili determinate solo
nel genere,
il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti
di cose
da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo
spedizioniere.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della consegna della cosa da
parte
del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza
che sia
di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola
"fob" ("free on board"), che non integra una fattispecie incidente sul
momento determinativo del trasferimento della proprietà,
trattandosi
di una clausola riferibile, come tutte quelle "franco", unicamente alle
spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a
carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne
sarebbe
esente.