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PRES. Delli Priscoli M. REL. Lupo E.
PM. Raimondi G (Diff.)
RIC. Janssen Cosmeceutical Care GMBH
RES. Munda
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno per inesatto adempimento all'obbligazione di consegna di merci - Proposta da acquirente italiano nei confronti di venditore avente domicilio in Germania - Ivi essendo il luogo di esecuzione dell'obbligazione rimasta inadempiuta ("ex" art. 31 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili) - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Fondamento.
L. DEL 21/6/1971 NUM. 804
L. DEL 11/12/1985 NUM. 765
L. DEL 18/12/1984 NUM. 975
L. DEL 31/5/1995 NUM. 218 ART. 57
La Convenzione di Vienna sui contratti di vendita
internazionale
di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la legge
11 dicembre 1985, n. 765, prevale sulla disciplina dettata, per le
obbligazioni
contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in tal
senso
deponendo tanto l'art. 21 di quest'ultima Convenzione, quanto l'art.
57,
ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne deriva che, ai
fini
della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei
confronti
di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione
di
Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno
1971, n. 804), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione
dell'obbligazione
va riscontrato, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di
fornitura
di merci, avendo riguardo all'art. 31 della Convenzione di Vienna, il
quale
prevede, come regola generale, che l'obbligazione di consegna del
venditore
consiste, qualora il contratto di vendita implichi, come nella specie,
il trasporto dei beni, nel rimettere i beni al primo vettore per la
trasmissione
al compratore. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U.
hanno
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in
relazione
alla domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno,
per inesatto adempimento all'obbligazione di fornitura della merce,
promossa
da un acquirente italiano nei confronti di venditore domiciliato in
Germania,
trovandosi in Germania il luogo in cui, anche secondo le clausole
contrattuali,
l'obbligazione di consegna della fornitura doveva essere adempiuta, ed
essendo perciò inapplicabile l'art. 5, primo comma, numero
1, della
citata Convenzione di Bruxelles).