SEZ. U ORD. 14837 DEL 18/10/2002
 PRES. Delli Priscoli M.      REL. Lupo E.  
 PM. Raimondi G (Diff.) 
 RIC. Janssen Cosmeceutical Care GMBH 
 RES. Munda 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno per inesatto adempimento all'obbligazione di consegna di merci - Proposta da acquirente italiano nei confronti di venditore avente domicilio in Germania - Ivi essendo il luogo di esecuzione dell'obbligazione rimasta inadempiuta ("ex" art. 31 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili) - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Fondamento. 

 L. DEL 21/6/1971 NUM. 804 
 L. DEL 11/12/1985 NUM. 765 
 L. DEL 18/12/1984 NUM. 975 
 L. DEL 31/5/1995 NUM. 218 ART. 57 

 La Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 765, prevale sulla disciplina dettata, per le obbligazioni contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in tal senso deponendo tanto l'art. 21 di quest'ultima Convenzione, quanto l'art. 57, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne deriva che, ai fini della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione va riscontrato, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci, avendo riguardo all'art. 31 della Convenzione di Vienna, il quale prevede, come regola generale, che l'obbligazione di consegna del venditore consiste, qualora il contratto di vendita implichi, come nella specie, il trasporto dei beni, nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, per inesatto adempimento all'obbligazione di fornitura della merce, promossa da un acquirente italiano nei confronti di venditore domiciliato in Germania, trovandosi in Germania il luogo in cui, anche secondo le clausole contrattuali, l'obbligazione di consegna della fornitura doveva essere adempiuta, ed essendo perciò inapplicabile l'art. 5, primo comma, numero 1, della citata Convenzione di Bruxelles).