![](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Fiduccia G. REL. Vittoria P.
PM. Carestia A (Diff.)
RIC. Porpora
RES. Verdevalle snc di Volpelli Gino e Figli
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Obbligazioni del vettore - Contenuto - Natura - Obbligazione pecuniaria - Art. 1224 c.c. - Applicabilita' - Conseguenze - Onere per la parte di allegare e provare il maggior danno e per il giudice di motivare sul punto.
COD.CIV. ART. 1692
COD.CIV. ART. 1717
Il vettore, che
consegna la merce senza attenersi
alle istruzioni ricevute quanto alla
riscossione
degli assegni di cui essa e' gravata, tiene un comportamento
che
impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del
mittente
e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione
esercitata
dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il
pagamento
degli assegni e' un'azione di
condanna all'adempimento
di un'obbligazione pecuniaria e le
conseguenze
di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224 c.c., a
norma
del quale la somma dovuta e' aumentata di interessi legali
dal
giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda
spetta
di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con
conseguente
onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e
all'entita'
del danno riconosciuto.