SEZ. L       SENT.  09014  del 20/06/2002
      PRES. Ianniruberto G.     REL. Lupi F. 
      PM. Fuzio R  (Conf.)
      RIC. INPS
      RES. Azienda Siciliana Trasporti AST

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO -  IN  GENERE  - Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto  presso  l'Inps - Assicurazione disciplinata dall'art. 2 della legge n. 297/1982  -  Natura  di  assicurazione  sociale - Datore di lavoro non esposto  al rischio di insolvenza - Esonero dall'obbligo di versamento dei contributi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L. 29/5/1982 NUM. 297 ART. 2

La  natura  di  assicurazione  sociale  dell'assicurazione  disciplinata dall'art.  2 della legge n. 297 del 1982, e di contributo sociale delle somme dovute  dai  datori di lavoro all'Inps per contribuzione al fondo di garanzia  per  il  trattamento di fine rapporto, esclude la configurabilita' di un esonero  dal versamento delle somme stesse per i datori di lavoro non esposti al  rischio  di insolvenza, non potendo le norme che regolano il contratto di assicurazione  essere estese alle assicurazioni obbligatorie, ispirate al principio  solidaristico.  (Fattispecie  in tema di inadempimento dell'obbligo di  versamento  dei  contributi  ex  art.  2 della legge n. 297 del 1982 da parte  dell'Azienda  Siciliana Trasporti; la S.C. ha escluso la legittimita' di tale mancato  versamento,  annullando  la sentenza del giudice di appello che, sul  rilievo  della insussistenza del rischio di insolvenza per la predetta Azienda,  i  cui  disavanzi  sono coperti per legge dalla Regione siciliana, aveva confermato  la  condanna dell'Inps alla restituzione della somma dallo stesso Istituto  ritenuta  a  titolo  di  contribuzione  al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.)