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PRES. Ianniruberto G. REL. Lupi F.
PM. Fuzio R (Conf.)
RIC. INPS
RES. Azienda Siciliana Trasporti AST
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presso l'Inps - Assicurazione disciplinata dall'art. 2 della legge n. 297/1982 - Natura di assicurazione sociale - Datore di lavoro non esposto al rischio di insolvenza - Esonero dall'obbligo di versamento dei contributi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L. 29/5/1982 NUM. 297 ART. 2
La natura di assicurazione sociale dell'assicurazione disciplinata dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, e di contributo sociale delle somme dovute dai datori di lavoro all'Inps per contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, esclude la configurabilita' di un esonero dal versamento delle somme stesse per i datori di lavoro non esposti al rischio di insolvenza, non potendo le norme che regolano il contratto di assicurazione essere estese alle assicurazioni obbligatorie, ispirate al principio solidaristico. (Fattispecie in tema di inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi ex art. 2 della legge n. 297 del 1982 da parte dell'Azienda Siciliana Trasporti; la S.C. ha escluso la legittimita' di tale mancato versamento, annullando la sentenza del giudice di appello che, sul rilievo della insussistenza del rischio di insolvenza per la predetta Azienda, i cui disavanzi sono coperti per legge dalla Regione siciliana, aveva confermato la condanna dell'Inps alla restituzione della somma dallo stesso Istituto ritenuta a titolo di contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.)