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PRES. Mileo V. REL. Celentano A.
PM. Fuzio R (Conf.)
RIC. Mulone
RES. Siremar SpA
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - Incensurabilita' in sede di legittimita' - Limiti - Fattispecie relativa alla norma transitoria del contratto collettivo di lavoro per l'imbarco delle navi delle societa' esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Incensurabilita' in sede di legittimita' - Limiti - Fattispecie relativa alla norma transitoria del contratto collettivo di lavoro per l'imbarco delle navi delle societa' esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale.
COD.CIV. ART. 1362
COD.NAV. ART. 326
COD.NAV. ART. 374
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e' riservata al giudice del merito ed e' censurabile in sede di legittimita' solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato la norma transitoria contenuta nel contratto collettivo per l'imbarco delle navi delle societa' esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar, Saremar - che impedisce sino al termine che sara' definito nel piano di riassetto della flotta, le immissioni nel regime di continuita' nel rapporto di lavoro e di iscrizione nei turni particolari, nel senso che essa non puo' eludere la normativa di cui all'art. 326 cod. nav. sul contratto di arruolamento a tempo indeterminato, stante il divieto per le norme collettive di aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma di tale disposizione e di diminuire il termine previsto dal terzo comma della stessa).
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Pluralita' di contratti "a viaggio" - Illegittimita' - Conseguenze - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato - Diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro rapporto - Condizioni - Prova della messa a disposizione delle prestazioni - Necessita'.
COD.NAV. ART. 326
COD.NAV. ART. 374
COD.CIV. ART. 2697
Allorquando una pluralita' di contratti di arruolamento "a viaggio", venga dichiarata illegittima e venga accertata la sussistenza di un rapporto di arruolamento a tempo indeterminato, il datore di lavoro non puo' essere condannato al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro contratto se il lavoratore non provi in relazione a ciascun periodo di avere reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Dichiarazione della illegittimita' della apposizione del termine - Tempo intercorso tra la scadenza del termine e la contestazione della sua legittimita' - Sintomo risoluzione del rapporto per dimissioni o per mutuo consenso - Ammissibilita'.
COD.NAV. ART. 326
COD.CIV. ART. 1372
In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato (nella specie, contratto di arruolamento "a viaggio") la durata e le modalita' dell'intervallo trascorso dalla scadenza del termine, che si assume illegittimamente apposto al contratto, alla contestazione della illegittimita' dell'estromissione dall'azienda ben possono rilevare, quali sintomi di una avvenuta risoluzione negoziale, per dimissioni (non essendo il lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto) o per mutuo consenso.