SEZ. L       SENT.  08839  DEL 18/06/2002 
 PRES. Mileo V.        REL. Celentano A. 
 PM. Fuzio R  (Conf.)
 RIC. Mulone
 RES. Siremar SpA

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - Incensurabilita'  in  sede  di legittimita' - Limiti - Fattispecie relativa  alla  norma transitoria del contratto collettivo di lavoro per  l'imbarco  delle  navi  delle societa' esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale.

LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI  ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  -  Incensurabilita' in sede di legittimita' - Limiti - Fattispecie relativa alla norma transitoria del contratto collettivo di lavoro per  l'imbarco delle navi delle societa' esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale.

 COD.CIV. ART. 1362
 COD.NAV. ART. 326
 COD.NAV. ART. 374

     L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e' riservata al  giudice  del  merito  ed  e'  censurabile  in  sede  di legittimita' solo per  violazione  delle  regole  legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di  motivazione  (nella  specie,  la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che  aveva  interpretato la norma transitoria contenuta nel contratto collettivo  per l'imbarco delle navi delle societa' esercenti i servizi marittimi e postali  e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar, Saremar  - che impedisce sino al termine che sara' definito nel piano di riassetto  della flotta, le immissioni nel regime di continuita' nel rapporto di lavoro  e di iscrizione nei turni particolari, nel senso che essa non puo' eludere  la normativa di cui all'art. 326 cod. nav. sul contratto di arruolamento  a  tempo  indeterminato, stante il divieto per le norme collettive di aumentare  il  termine  previsto dal primo e dal secondo comma di tale disposizione e di diminuire il termine previsto dal terzo comma della stessa).


LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  -  Pluralita' di contratti "a viaggio" - Illegittimita' - Conseguenze - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato - Diritto del lavoratore  al  pagamento  delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra  l'esecuzione  dell'uno e dell'altro rapporto - Condizioni - Prova della messa a disposizione delle prestazioni - Necessita'.

 COD.NAV. ART. 326
 COD.NAV. ART. 374
 COD.CIV. ART. 2697

     Allorquando una pluralita' di contratti di arruolamento "a viaggio", venga  dichiarata illegittima e venga accertata la sussistenza di un rapporto di arruolamento  a tempo indeterminato, il datore di lavoro non puo' essere condannato  al  pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione  dell'uno  e dell'altro contratto se il lavoratore non provi in relazione  a  ciascun  periodo  di  avere  reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni.


LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  -  Dichiarazione della illegittimita' della apposizione del termine  - Tempo intercorso tra la scadenza del termine e la contestazione  della  sua legittimita' - Sintomo risoluzione del rapporto per dimissioni o per mutuo consenso - Ammissibilita'.

 COD.NAV. ART. 326
 COD.CIV. ART. 1372

     In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato (nella specie, contratto  di  arruolamento  "a  viaggio")  la durata e le modalita' dell'intervallo trascorso  dalla scadenza del termine, che si assume illegittimamente apposto al  contratto,  alla  contestazione  della  illegittimita' dell'estromissione dall'azienda  ben possono rilevare, quali sintomi di una avvenuta risoluzione negoziale,  per dimissioni (non essendo il lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto) o per mutuo consenso.