SEZ. L       SENT.  08606  del 14/06/2002         
  PRES. Dell'Anno P.   REL. De Luca M.     
  PM. Fuzio R  (Conf.)
  RIC. Azzini ed altri
  RES. FF SS Ferrovie dello Stato SpA

 LAVORO  -  LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI  DI  LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - Promozione automatica  alla  qualifica superiore - Mancanza di un determinato titolo  di  studio  - Irrilevanza - esercizio delle relative mansioni in mancanza  del  titolo  o  abilitazione richiesta da norme inderogabili  per  l'esercizio di una determinata attivita' - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 COD.CIV. ART. 2103
 L. 8/8/1992 NUM. 359 ART. 18                        *COST.

     La  mancanza  del  titolo  di  studio  o  altro  requisito  analogo  previsto  per  l'attribuzione  di  una  qualifica superiore non esclude l'acquisibilita'  della  medesima  e,  di  regola, delle corrispondenti mansioni, ai sensi  dell'art.  2103,  primo  comma,  cod.  civ.,  nel caso di effettivo esercizio  delle  relative mansioni per il periodo minimo prescritto; tuttavia l'esercizio  delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta  precluso  qualora  il  titolo  di studio o altro requisito analogo sia richiesto,  da  norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attivita'.  (Nella specie la Suprema Corte nel confermare la sentenza di merito che aveva  escluso  il  diritto  di alcuni dipendenti delle ferrovie dello stato, inquadrati  nel  profilo di macchinisti, a svolgere le relative mansioni, per essersi  rifiutati di acquisire l'abilitazione prescritta, per l'esercizio di tali  mansioni,  dal D.M. n. 11 agosto 1972 n. 9207, posta a tutela della sicurezza  dei trasporti ferroviari, ha precisato che tale normativa regolamentare  non  risulta  incompatibile con la privatizzazione delle ferrovie dello stato, ne' puo' essere derogata dalla contrattazione collettiva).