SEZ. L       SENT.  08035  del  03/06/2002 
 PRES. Senese S.                   REL. Vidiri G . 
 PM. Fiore F.  (Conf.)
 RIC. Cotroni
 RES. Alitalia SpA - Linee Aeree Italiane

 IMPUGNAZIONI  CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Caratteri - Necessita' che esso sia risultante  dagli  atti,  determinante, evidente, obiettivo - Richiesta con il  ricorso per revocazione di riesaminare una questione gia' decisa - Inammissibilita'.

 COD.PROC.CIV. ART. 391  COMMA 2                         *COST.
 COD.PROC.CIV. ART. 395  COMMA 1 N. 4                 *COST.

     In tema di ricorso per revocazione ex art. 291 bis cod. proc. civ. di una sentenza  della cassazione proposto per errore di fatto, il motivo di revocazione  postula che la decisione appaia fondata sulla affermazione di esistenza  o  di  inesistenza di un fatto che la realta' effettiva, quale risultante dagli  atti  prodotti  in  giudizio, induca rispettivamente ad escludere o ad affermare  ed  esaminato  nel  corso dello stesso giudizio di cassazione, che l'errore  di percezione stesso sia stato determinante ai fini della decisione e  che esso abbia i caratteri della evidenza e della obiettivita'. Deve ritenersi  invece  inammissibile il ricorso quando con esso si contesti la scelta di  una  soluzione giuridico - interpretativa diversa da quella auspicata dal ricorrente,  e quando si richieda la revisione di una questione gia' proposta e  decisa  (nel caso di specie la corte aveva fondato la propria precedente decisione  avverso  la  quale  veniva proposto il ricorso per revocazione sul principio  che in capo al ricorrente, comandante pilota di aerei per voli nazionali  e internazionali ormai ultrasessantenne ed in possesso dei requisiti pensionistici,  non  potendo  essere utilizzato nelle mansioni fino ad allora espletate, si fosse verificata una circostanza ostativa alla prosecuzione del rapporto,  laddove  dalla sentenza non si poteva desumere quanto asserito dal ricorrente  per  revocazione, ovvero che la decisione fosse stata determinata dalla  errata  percezione  del fatto ,non vero, che il ricorrente compiuto il sessantesimo  anno  d'eta' avesse perduto l'abilitazione al volo di ogni tipo di aeromobile).