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RES. Genghini M. REL. Di Iasi C.
PM. Sorrentino F (Parz. Diff.)
RIC. Ferrovie Stato SpA
RES. Catanese ed altri
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - Ente Ferrovie dello Stato -Trasformazione in SpA - Ultrattivita' della difesa erariale per il grado di giudizio in corso - Legittimazione a ricevere la notificazione della sentenza - Avvocatura dello Stato - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Notificazione alla parte personalmente - Inidoneita' a far decorrere il termine breve per impugnare.
COD.PROC.CIV. ART. 84
COD.PROC.CIV. ART. 170
COD.PROC.CIV. ART. 285
D. L. 23/1/1993 NUM. 16 ART. 15
In
relazione alle controversie
pendenti al momento dell'intervenuta
trasformazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato in societa' per azioni, l'art. 15
D.L.
n. 75 del 1993 prevede il permanere della
difesa erariale
per il soggetto cosi' trasformato
limitatamente al grado
di giudizio in corso; ne consegue che la
notificazione
della sentenza ai fini della decorrenza del termine
breve per
impugnare va fatta all'Avvocatura dello Stato e non alla
parte personalmente,
giacche', secondo il combinato disposto degli artt. 170 e
285
cod. proc. civ., la legittimazione a ricevere tale notificazione
rappresenta
una specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero
defensionale
nel grado di giudizio conclusosi con la
sentenza notificanda
e non gia' l'esercizio di un
potere rappresentativo
ulteriore, strumentale, cioe', alla rappresentanza
della parte
in un grado di giudizio successivo a quello
riguardato dalla
disciplina transitoriamente conservativa dello "ius
postulandi" dell'Avvocatura
dello Stato, con la conseguenza che la notificazione della
sentenza
effettuata alle parti personalmente deve essere ritenuta, in tali
ipotesi,
inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.