SEZ. L       SENT.  06754  del 10/05/2002     
  RES. Genghini M.    REL. Di Iasi C.     
  PM. Sorrentino F  (Parz. Diff.)
  RIC. Ferrovie Stato SpA
  RES. Catanese ed altri

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - Ente Ferrovie  dello  Stato  -Trasformazione in SpA - Ultrattivita' della difesa erariale  per il grado di giudizio in corso - Legittimazione a ricevere  la  notificazione  della  sentenza - Avvocatura dello Stato - Sussistenza  - Fondamento - Conseguenze - Notificazione alla parte personalmente - Inidoneita' a far decorrere il termine breve per impugnare.

 COD.PROC.CIV. ART. 84
 COD.PROC.CIV. ART. 170
 COD.PROC.CIV. ART. 285
 D. L. 23/1/1993 NUM. 16 ART. 15

     In  relazione  alle  controversie  pendenti  al  momento dell'intervenuta trasformazione  dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per azioni, l'art. 15  D.L.  n.  75  del  1993 prevede il permanere della difesa erariale per il soggetto  cosi'  trasformato  limitatamente al grado di giudizio in corso; ne consegue  che  la  notificazione  della sentenza ai fini della decorrenza del termine  breve  per  impugnare va fatta all'Avvocatura dello Stato e non alla parte  personalmente, giacche', secondo il combinato disposto degli artt. 170 e  285  cod. proc. civ., la legittimazione a ricevere tale notificazione rappresenta  una specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale  nel  grado  di  giudizio conclusosi con la sentenza notificanda e non  gia'  l'esercizio  di  un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioe',  alla  rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello  riguardato  dalla disciplina transitoriamente conservativa dello "ius postulandi"  dell'Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che la notificazione  della sentenza effettuata alle parti personalmente deve essere ritenuta, in tali ipotesi, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.