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PRES. Vessia A. REL. Lupo E.
PM. Iannelli D (Diff.)
RIC. Min. Trasporti e della Navigazione
RES. Tourship Italia SpA
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - BENI DEMANIALI - PORTI - Servizio di ormeggio - Autoproduzione - Diritto soggettivo - Sussistenza - Affievolimentoa seguito di provvedimento amministrativo - Ammissibilita' - Riserva di legge - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.
L. DEL 10/10/1990 NUM. 287 ART. 9
L. DEL 28/1/1994 NUM. 84
COD.NAV. ART. 62
In
tema di servizio di ormeggio
nei porti, il secondo comma dell'art. 9 della legge
n. 287
del 1990 - nello stabilire che l'autoproduzione del
menzionato servizio
(diritto sancito nel primo comma della medesima disposizione)
non
e' consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che
prevedono
la riserva di ormeggio risulti che la stessa e'
stabilita per
motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa
nazionale
- non prevede una riserva assoluta di legge per
l'esclusione
dell'autoproduzione ed, in generale, per l'istituzione del
servizio
obbligatorio. Ne consegue che quest'ultimo puo'
essere
istituito dall'autorita' amministrativa per motivi di
sicurezza pubblica,
con il relativo affievolimento
del diritto
del privato All'autoproduzione del servizio stesso
(la S.C.
ha cosi' dichiarato la giurisdizione del
giudice amministrativo
nella controversia proposta da una compagnia
di navigazione
per l'accertamento del proprio diritto di autoprodurre il
servizio
di ormeggio nel porto di Genova e di non servirsi
obbligatoriamente
del servizio istituito dall'Amministrazione - cfr. Corte
Giustizia
Comunita' Europee 18 giugno 1998, C - 266/96).