SEZ. U       SENT.  06488  del 07/05/2002 
PRES. Vessia A.     REL. Lupo E. 
PM. Iannelli D  (Diff.)
RIC. Min. Trasporti e della Navigazione
RES. Tourship Italia SpA

 NAVIGAZIONE  (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO  MARITTIMO - BENI DEMANIALI - PORTI - Servizio di ormeggio - Autoproduzione  -  Diritto  soggettivo  - Sussistenza - Affievolimentoa seguito di provvedimento amministrativo - Ammissibilita' - Riserva di legge  -  Sussistenza  - Esclusione - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.

 L. DEL 10/10/1990 NUM. 287 ART. 9
 L. DEL 28/1/1994 NUM. 84
 COD.NAV. ART. 62

     In  tema  di servizio di ormeggio nei porti, il secondo comma dell'art. 9 della  legge  n. 287 del 1990 - nello stabilire che l'autoproduzione del menzionato  servizio (diritto sancito nel primo comma della medesima disposizione)  non e' consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono  la  riserva  di ormeggio risulti che la stessa e' stabilita per motivi di ordine  pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale - non prevede una riserva  assoluta  di legge per l'esclusione dell'autoproduzione ed, in generale,  per l'istituzione del servizio obbligatorio. Ne consegue che quest'ultimo  puo'  essere  istituito dall'autorita' amministrativa per motivi di sicurezza  pubblica,  con  il  relativo  affievolimento  del  diritto del privato All'autoproduzione  del  servizio stesso (la S.C. ha cosi' dichiarato la giurisdizione  del  giudice  amministrativo  nella  controversia proposta da una compagnia  di  navigazione per l'accertamento del proprio diritto di autoprodurre  il servizio di ormeggio nel porto di Genova e di non servirsi obbligatoriamente  del  servizio istituito dall'Amministrazione - cfr. Corte Giustizia Comunita' Europee 18 giugno 1998, C - 266/96).