SEZ. U. ORD. 06485 DEL 06/05/2002 
 PRES. Marvulli N.    REL. Di Nanni L.F. 
 PM. Russo L.A. (Diff.) 
 RIC. ARPA Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi 
 RES. Autolinee Gaspari Srl 

 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - Controversia tra privati di risarcimento del danno da concorrenza sleale - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Fondamento - Qualità di concessionario di pubblico servizio di trasporto propria dei litiganti - Influenza - Esclusione. 

 COD.PROC.CIV. ART. 37 
 COD.PROC.CIV. ART. 41 

 La controversia tra privati, avente ad oggetto il risarcimento del danno preteso dal concessionario di un pubblico servizio di trasporto e derivante dall'attività concorrenziale svolta da altro concessionario del medesimo pubblico servizio, non involge alcuna delle questioni di giurisdizione indicate dall'art. 37 cod. proc. civ. con riferimento, segnatamente, al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione; è pertanto inammissibile il regolamento preventivo diretto a sollevare la relativa questione, senza che rilevi in senso contrario la qualità di concessionario di pubblico servizio di trasporto, propria di entrambi i litiganti, di tale qualità venendo in considerazione nella predetta controversia, non il rapporto intrattenuto dal concessionario con la pubblica amministrazione, ma quello svolto nei confronti dei terzi, esprimentesi nell'esercizio dell'impresa.