SEZ. 5       SENT.  04969  DEL 08/04/2002   
 PRES. Cicala M.           REL. Cicala M.   
 PM. Nardi V  (Conf.)
 RIC. Min. Finanze ed altro
 RES. Ghione

 TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA  TRIBUTARIA  DEL  1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE  AGRICOLE  E  DELLA  PICCOLA  PESCA - Prodotti di un'azienda agricola  ubicata all'estero - Conferimento ad una cooperativa agricola  da parte del socio - Reddito della cooperativa prodotto attraverso la  loro  alienazione  - Agevolazione ex art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicabilita' - Esclusione - Fondamento.

 D. P. R.  29/9/1973 NUM. 601 ART. 10
 D. P. R.  22/12/1986 NUM. 917 ART. 29

     I  benefici fiscali dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone
 giuridiche  e  dall'imposta  locale  sui redditi, previsti per le cooperative agicole  dall'art.  10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non sono applicabili  al reddito conseguito da una cooperativa agricola attraverso la alienazione  di  prodotti  di  un'azienda agricola ubicata all'estero e conferiti dal  suo titolare (anche se straniero), nella sua qualita' di socio della cooperativa,  atteso che, se e' irrilevante la nazionalita' del socio, e' invece  condizione  imprescindibile, al fine del godimento dei benefici suindicati,  che il terreno dello stesso sia ubicato in territorio italiano e classificato  come  produttivo di reddito agrario, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986.