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PRES. Cicala M. REL. Cicala M.
PM. Nardi V (Conf.)
RIC. Min. Finanze ed altro
RES. Ghione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA - Prodotti di un'azienda agricola ubicata all'estero - Conferimento ad una cooperativa agricola da parte del socio - Reddito della cooperativa prodotto attraverso la loro alienazione - Agevolazione ex art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicabilita' - Esclusione - Fondamento.
D. P. R. 29/9/1973 NUM. 601 ART. 10
D. P. R. 22/12/1986 NUM. 917 ART. 29
I benefici
fiscali dell'esenzione dall'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta
locale sui
redditi, previsti per le cooperative agicole
dall'art. 10 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non sono applicabili al
reddito
conseguito da una cooperativa agricola attraverso la
alienazione
di prodotti di un'azienda agricola
ubicata all'estero
e conferiti dal suo titolare (anche se straniero), nella sua
qualita'
di socio della cooperativa, atteso che, se e' irrilevante la
nazionalita'
del socio, e' invece condizione imprescindibile, al
fine del
godimento dei benefici suindicati, che il terreno dello
stesso sia
ubicato in territorio italiano e classificato come
produttivo
di reddito agrario, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986.